Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 17 pagine

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5 partecipanti propongono una precisazione linguistico/redazionale21 e di contenuto22

dell’articolo 61b A-LOGA o l’estensione del suo campo d’applicazione23.

1 Cantone24 chiede che venga regolarmente messa a disposizione delle Cancellerie di Stato una lista aggiornata degli atti legislativi sottoposti all’approvazione della Confederazione.

10 partecipanti alla consultazione25 non hanno espresso alcun parere a riguardo della disposizione relativa all’approvazione degli atti legislativi cantonali.

3.3 Domanda 3: "Siete d’accordo con la procedura riguardante l’informazione sui trattati conclusi dai Cantoni con l’estero?"

21 partecipanti alla consultazione26 approvano la procedura riguardante i trattati di Cantoni con l’estero con l’obbligo d’informarne la Confederazione prima della loro conclusione. 1 partecipante27 lamenta che le differenze fra la procedura per i trattati intercantonali e quella per i trattati di Cantoni con l’estero non siano maggiormente evidenziate nel testo della legge.

2 Cantoni28 propongono che anche i trattati intercantonali siano sottoposti alla Confederazione prima della loro conclusione. 1 altro Cantone29 chiede che sia adottata la stessa procedura per i trattati intercantonali e per i trattati di Cantoni con l’estero: l’informazione preventiva alla Confederazione per tutti i trattati o l’informazione solo dopo la loro conclusione.

21 UR: il capoverso 3 dev’essere completato come segue "... Esso può approvare, approvare con riserva o respingere."; ZG: il capoverso 2 dev’essere completato come segue "... Un’approvazione accordata può essere riconsiderata soltanto in base all’approvazione di una revisione dell’atto legislativo cantonale."

22 USAM, CP: Si deplora che il nuovo articolo 61b LOGA deleghi alla futura ordinanza d’applicazione il compito di disciplinare tutte le modalità d’esame e di approvazione del diritto cantonale.

23 GE: Il nuovo disciplinamento è lacunoso in più punti. Esso non parla in effetti che di atti normativi cantonali, mentre l’approvazione è talvolta richiesta, secondo la legislazione federale, per piani, decisioni generali o decisioni tout court.

24 GL

25 LU, NW, AI, AG, TI, GR; PPD, PEV

26 ZH, UR, SZ, OW, GL, ZG, BL, AR, SG, TI, VD, VS, NE, GE, JU; PPD, USAM, ACS, CP, FER

27 FER

28 ZH, BE

29 BS 10\17