Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 17 pagine
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1 Cantone30 propone che nei commenti sia precisato che sia per la procedura per i trattati di Cantoni con l’estero sia per i trattati intercantonali si tratta non di una procedura di approvazione bensì di un procedura d’informazione.
1 altro Cantone31 ritiene che la procedura proposta sia troppo gravosa e chiede che essa venga semplificata e soprattutto più snellita. Due Cantoni32 non sono d’accordo con il commento conclusivo in base al quale l’obbligo d’informazione deve valere anche nel caso di modifica o scioglimento di trattati esistenti. Esso derogherebbe dal testo dell’articolo 61c capoverso 1 A-LOGA dove si parla solo della conclusione di trattati.
2 partecipanti alla consultazione33 criticano la redazione dell’articolo 61c capoverso 1 A-LOGA e ritengono superfluo ribadire i principi sull’obbligo d’informazione sanciti nella Costituzione.
11 partecipanti alla consultazione34 non esprimono alcun parere circa la procedura concernente l’informazione sui trattati di Cantoni con l’estero.
3.4 Domanda 4: "Siete d’accordo con la limitazione dell’obbligo d’informare nell’ambito dei contratti intercantonali o dei contratti di Cantoni con l’estero?"
19 partecipanti alla consultazione35 concordano con la limitazione dell’obbligo d’informare.
5 partecipanti alla consultazione36 sono d’accordo, in linea di massima, con la limitazione dell’obbligo di informare, ma propongono alcune modifiche:
2 Cantoni37 chiedono che anche per i trattati non soggetti all’obbligo di informare si applichi la procedura prevista dall’articolo 61c A-LOGA nella misura in cui la Confederazione o un Cantone terzo ne siano a conoscenza e si supponga che l’atto non è conforme al diritto federale.
1 Cantone38 chiede che anche gli accordi di reciprocità, ad esempio nell’ambito di esenzioni fiscali, non debbano ottemperare, in linea di massima, all’obbligo d’informare.
30 BE
31 TG
32 FR, TG
33 USAM, CP
34 LU, NW, SO, SH, AI, AG, FR, GR; PEV, ES, UPS
35 BE, LU, SZ, OW, GL, ZG, SO, BL, SG, AG, TG, VD, VS, NE, JU; USAM, ACS, CP, FER
36 ZH, UR, NW, GE; PEV
37 UR, NW
38 ZH 11\17