Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/5: Modifica della legge federale sul mercato interno · 8 pagine
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1. Situazione iniziale
La legge sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI) intende impedire le limitazioni di accesso ai mercati ad opera dei poteri pubblici cantonali o comunali. Essa vuole altresì agevolare la mobilità professionale e gli scambi economici in Svizzera, come pure rafforzare la competitività dell'economia elvetica. In quanto legge quadro, non prevede un'armonizzazione materiale dei singoli settori a livello federale, ma si limita a stabilire i principi di base necessari per il buon funzionamento del mercato interno. Il principio chiave è dunque il libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo di origine.
Già nel suo rapporto del 2000 relativo agli effetti della LMI sulla libera circolazione dei servizi e delle persone in Svizzera, la Commissione di gestione del Consiglio nazionale aveva individuato una frattura tra gli obiettivi della legge e le sue conseguenze effettive. Una delle ragioni principali alla base di questa frattura risiede nel fatto che i Cantoni hanno completamente esaurito il margine di manovra a loro disposizione per limitare l'accesso al mercato da parte di offerenti esterni al fine di preservare interessi pubblici preponderanti. Inoltre, il diritto di ricorso che i privati possono far valere per difendersi contro restrizioni del libero accesso al mercato non ha adempiuto al suo ruolo di "motore" per la concretizzazione e l'implementazione della LMI. Entrambe le dette ragioni hanno trovato terreno fertile nella preferenza che la giurisprudenza del Tribunale federale attribuisce a un'interpretazione federalista della legge rispetto al principio del mercato interno. A ciò si aggiunge il fatto che la Commissione della concorrenza, incaricata dell'attuazione della legge, può soltanto emanare raccomandazioni che, nella pratica, si sono rivelate essere uno strumento troppo debole.
Il presente progetto di revisione intende migliorare l'efficacia della LMI. A tal fine, si dovrebbero circoscrivere le possibilità di limitare il libero accesso al mercato, che dovrebbe invece essere esteso al domicilio professionale. Si propone inoltre di procedere al riconoscimento intercantonale dei certificati di capacità secondo le direttive della procedura di riconoscimento UE che in Svizzera è stata adottata nel quadro dell'Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone. Questa armonizzazione a livello intercantonale rafforza la certezza del diritto e previene ogni possibile discriminazione a scapito di cittadini svizzeri rispetto a quelli dell'UE. Infine, è necessario rafforzare la funzione di sorveglianza della Commissione della concorrenza attribuendole un diritto di ricorso per contestare decisioni amministrative contrarie alla legge.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di avviare una consultazione in merito. Questa si è conclusa il 30 giugno 2004.
2. Partecipanti alla consultazione
Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione: i governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), 15 partiti, 11 associazioni mantello dell'economia, il Tribunale federale svizzero e il Tribunale federale delle assicurazioni, l'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei comuni svizzeri (ACS).
Tra questi hanno inviato il proprio parere 22 Cantoni (tutti eccetto BL, GL, JU, LU), 6 partiti (PLR, PPD, PS, UDC, PES, PCS), 7 associazioni mantello (economiesuisse, l'Unione svizzera delle arti e mestieri [USAM], l'Unione svizzera dei contadini [USC], SwissBanking, l'Unione