Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/5: Modifica della legge federale sul mercato interno · 8 pagine

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VD e SH si oppongono alla gratuità della procedura di cui al capoverso 4, affermando che le spese amministrative devono poter essere coperte. FR propone che venga adottata una procedura semplificata in base alla Convenzione amministrativa (intercantonale) sulle attività lucrative regolamentate entrata in vigore nell'Espace Mittelland.

TG propone che l'articolo 3 venga mantenuto inalterato.

Il PDC chiede che l'articolo 3 venga riformulato per circoscrivere (ulteriormente) le possibilità di restrizione del libero accesso al mercato.

Il PS chiede che le restrizioni del libero accesso al mercato avvengano soltanto sotto forma di oneri (cpv. 1).

L'USS propone che, ai fini della trasparenza, l'articolo 2 venga mantenuto inalterato.

ASPA, ASP e NVS propongono che i capoversi 1 e 2 lettera c vengano formulati in modo (ancor) più rigido. NVS chiede inoltre che il capoverso 1 lettera a sia stralciato, dato che le condizioni più severe del luogo di destinazione potrebbero essere adottate sotto forma di un onere.

L'USAM, la Federazione svizzera del turismo e GastroSuisse esigono che, se necessario e con la collaborazione dei rami interessati, la Confederazione e i Cantoni possano stabilire standard minimi validi per tutta la Svizzera, la cui inosservanza giustificherebbe una restrizione del libero accesso al mercato. A tal fine richiedono che il capoverso 1 sia adeguato di conseguenza.

L'USAM, l'Union suisse des professions libérales, la Società svizzera degli impresari e costruttori, la Federazione svizzera del turismo, GastroSuisse, l'USIE, la SIA e l'USF ritengono che il capoverso 2 lettera d (protezione sufficiente degli interessi pubblici preponderanti grazie all'esperienza professionale) sia troppo vago (pericolo di livellamento verso il basso) e chiedono che venga modificato di conseguenza. L'USAM, l'Union suisse des professions libérales, la Società svizzera degli impresari costruttori, l'USIE, l'USF e FER chiedono perciò che l'esperienza professionale venga concretizzata e certificata includendo le organizzazioni professionali interessate, mentre la Federazione svizzera del turismo e GastroSuisse si oppongono in generale all'utilizzo dell'esperienza professionale come criterio determinante e propongono invece che si dimostri un livello minimo di formazione certificato da un diploma federale nell'ambito della formazione professionale. Oltre all'esperienza professionale, la SIA esige che la persona disponga di una (adeguata) formazione e abbia seguito corsi di perfezionamento.

3.3.4 Art. 4 cpv. 5 LMI (riconoscimento dei certificati di capacità secondo le direttive della procedura di riconoscimento UE)

La CDPE propone di apporre una riserva alla Convenzione intercantonale sul riconoscimento dei titoli di formazione, perché la procedura di riconoscimento UE è troppo complicata.

La CDS propone di stralciare la nuova disposizione, perché mette in discussione i concordati in vigore e perché l'articolo 6 garantisce già la non discriminazione dei cittadini svizzeri.

3.3.5 Art. 8 cpv. 4 LMI (collaborazione Confederazione – Cantoni per l'esecuzione dell'art. 5 cpv. 4)

Nessuna proposta.