Rapporto sui risultati
Consultazione 2004/64: Revisione della legge sui brevetti · 53 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
e AR per contro ritengono che la specificazione risultante dalla proposta non vada rinviata, anche se non sono ancora state raccolte esperienze pratiche con la disposizione analoga nella LDes.
Articolo 109 P LDIP Alternativa: foro del luogo dell’atto o dell’evento
Economiesuisse, AIPPI, Interpharma, GS, PA3, PA6, FSA, SSIC, SUISA e vips approvano la modifica proposta dell'articolo 109 LDIP. FSA è favorevole all'attuazione immediata del la revisione di tale disposizione nel caso che il progetto di revisione subisse ritardi.
Articoli 109, 127, 129 P LDIP Alternativa: foro del luogo di stabile organizzazione
GS e SUISA approvano le modifiche proposte.
Articolo 111 P LDIP Riconoscimento
GS approva la modifica proposta.
SUISA giudica incoerente prevedere il foro del luogo dell’atto o dell’evento a titolo alterna tivo agli articoli 109 e 129 P LDIP e soltanto a titolo sussidiario all'articolo 111 P LDIP. L'e stensione della competenza giudiziaria svizzera a questi due fori dovrebbe comportare il riconoscimento delle sentenze straniere in Svizzera in virtù di tale disposizione.
Articolo 41 capoverso 1 P LPM Proseguimento della procedura
AIPPI, PA6, RA2 e FSA approvano esplicitamente che il proseguimento della procedura non venga più fatto dipendere dalla litispendenza di una domanda in materia di marchi. È tuttavia ritenuto ingiustificabile escludere il proseguimento in caso di inosservanza del ter mine per presentare la richiesta di proroga giusta l'articolo 41 capoverso 4 lettera d LPM, non per ultimo perché anche il diritto in materia di brevetto permette di sanare il mancato pagamento degli emolumenti annuali proseguendo la procedura. AIPPI e PA6 suggerisco no inoltre di rinunciare a chiedere la forma scritta per la domanda di proseguimento della procedura o di modificare l'ordinanza, parificando l'utilizzo di una polizza di versamento prestampata spedita dall'IPI per il pagamento dei relativi emolumenti alla presentazione di una domanda scritta di proseguimento della procedura.
5 Pubblicazione
L'articolo 9 dell'ordinanza del 17 giugno 1991 sulla procedura di consultazione (RS 172.062) dispone che la documentazione, i pareri pervenuti e i risultati della procedura di consultazione non sottostanno al segreto d'ufficio.
I pareri completi possono essere esaminati presso l'Istituto federale della proprietà intellet tuale.