Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/115: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 7 pagine

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Allegato 1:

Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS), articolo 75

Articolo 75

(1) Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessari ai fini di una terapia medica, sempreché esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un’autorità competente dello Stato di residenza.

(2) Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

(3) Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

Allegato 2:

Decisione del Comitato esecutivo del 22 dicembre 1994 riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope ai fini di una terapia medica - articolo 75 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (SCH-Com-ex (94) 28 rev.)

1. Gli Stati partner hanno concordato - conformemente all'articolo 75 della Convenzione di Schengen - la versione qui allegata del summenzionato certificato (allegato 1). Esso verrà utilizzato in modo uniforme in tutti gli Stati membri e rilasciato nelle rispettive lingue nazionali. Il certificato porta nel verso la traduzione in inglese e in francese delle rubriche prestampate.

2. Il certificato è rilasciato dall'autorità nazionale competente ai cittadini residenti nel proprio Stato che desiderano recarsi in un altro Stato Schengen e che, dietro prescrizione medica, hanno bisogno, per tale periodo, di stupefacenti e/o sostanze psicotrope. La durata di validità del certificato è al massimo di 30 giorni.

3. L'autorità competente rilascia o autentica il certificato sulla base di una prescrizione medica. Per ogni stupefacente e/o sostanza psicotropa prescritti va rilasciato un certificato distinto. L'autorità competente conserverà una copia del certificato.

4. Per esigenze di viaggio, il medico può prescrivere stupefacenti e/o sostanze psicotrope per un massimo di 30 giorni. La durata del viaggio potrà essere inferiore a tale lasso di tempo.

5. Per ogni chiarimento in materia, ci si potrà rivolgere all'ufficio centrale designato da ogni Stato membro (allegato 2). Tale ufficio coincide con l'autorità competente per il rilascio/l'autentica del certificato soltanto in Belgio, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi.