Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/115: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 7 pagine

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Allegato 3: articolo 5 capoverso 1bis e art. 18a – 18e Legge sugli stupefacenti

Art. 5 cpv. 1bis

Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. L’Istituto può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.

Capitolo 3a: Protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 18a Comunicazione di dati personali a uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla

normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di

associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali fra organi federali.

Art. 18b Obbligo d’informare in occasione della raccolta di dati personali

1 Se vengono raccolti dati personali, la persona interessata deve esserne informata. L’obbligo d’informare non sussiste se la persona interessata è già informata.

2 La persona interessata deve essere almeno informata in merito:

a. al detentore della collezione di dati;

b. alle finalità del trattamento dei dati;

c. alle categorie dei destinatari, se è prevista una comunicazione dei dati;

d. al diritto d’accesso di cui all’articolo 18c;

e. alle conseguenze di un rifiuto di fornire i dati richiesti.

3 Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi all’inizio della memorizzazione dei dati o al momento della loro prima comunicazione a un terzo, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati oppure che la memorizzazione o la

comunicazione siano esplicitamente previste dalla legge.

Art. 18c Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso è retto dall’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD). Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.

Art. 18d Restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso

1 La restrizione dell’obbligo d’informare e del diritto d’accesso è retta dall’articolo 9 capoversi 1, 2 e 4 LPD.

2 Se è stata rifiutata, limitata o differita, l’informazione o la comunicazione delle informazioni oggetto del diritto d’accesso deve avvenire non appena sia cessato il motivo del rifiuto, della limitazione o del differimento, salvo che ciò si riveli impossibile o esiga mezzi sproporzionati.

Art. 18e Legittimazione a ricorrere dell’Incaricato federale della protezione dei dati

L’Incaricato federale della protezione dei dati è legittimato a ricorrere contro le decisioni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 5 LPD e contro le decisioni dell’autorità

di ricorso.