Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/115: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 7 pagine

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Bundesamt

für Gesundheit

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B Office fédéral

de la santé publique

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Ufficio federale

della sanità pubblica

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Uffizi federal

da sanadad publica

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Bozza

RAPPORTO ESPLICATIVO

concernente la modifica dell’ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup; RS 812.121.1

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I. PREMESSA

La Svizzera ha approvato gli accordi per l’associazione alla normativa di Schengen e Dublino.

Secondo l’attuale pianificazione, tali accordi dovrebbero entrare in vigore alla fine del 2006, dopo la conclusione delle procedure di ratificazione. La loro applicazione effettiva non avverrà però a quel momento, bensì una volta che il Consiglio dell’UE ne avrà stabilito l’entrata in vigore formale.

Fermo restando che la Svizzera concluda tutti i lavori di attuazione necessari e che gli Stati di

Schengen e Dublino esprimano una valutazione favorevole, l’entrata in vigore formale da parte dell’UE dovrebbe avvenire nel 2008.

Per tale data è prevista anche l’entrata in vigore coordinata della presente revisione legislativa volta all’attuazione della normativa di Schengen e Dublino in Svizzera.

La maggior parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen in materia di stupefacenti non ha richiesto adeguamenti del diritto svizzero. Soltanto per l’aspetto dell'importazione e dell'esportazione di

stupefacenti da parte di viaggiatori malati si è reso necessario un disciplinamento1 L’articolo 5

capoverso 1bis della legge sugli stupefacenti (LStup)2 introduce le basi giuridiche necessarie al rilascio di un attestato che consenta ai viaggiatori malati di trasportare stupefacenti da una frontiera all’altra. Ora occorre disciplinare i dettagli a livello di ordinanza.

In sintonia con l’attuale filosofia di regolamentazione, la presente revisione della O Stup si limita agli aspetti indispensabili per l’attuazione dei principi dell’acquis di Schengen. Si rinuncia in tal modo ad ulteriori modifiche che, se del caso, saranno proposte in occasione di una prossima revisione

dell'ordinanza.

II. TRATTI ESSENZIALI DEI CAMBIAMENTI

a) Disposizioni della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen

L’articolo 75 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (CAS, cfr. Allegato 1)

sancisce il principio secondo cui i viaggiatori malati possono trasportare stupefacenti o sostanze psicotrope ai fini di una terapia medica, a condizione che dispongano di uno speciale attestato. Con decisione del 22 dicembre 1994 (cfr. Allegato 2), il Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen ha concretizzato tale principio definendo nei dettagli, oltre al contenuto e alla forma dell’attestato, anche le modalità di rilascio. L’attestato è rilasciato dietro prescrizione medica e, anche se il viaggio dura più a lungo, è valido al massimo per 30 giorni. Gli interessati che intendano soggiornare all’estero per un

1 cfr. Messaggio sugli Accordi bilaterali II, FF 2004 5273, 5466 segg. 2 Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope: RS 812.121, allegato 3. Telefono: +41 (0)31 324 92 31 Fax: +41 (0)31 322 95 07 Internet: www.bag.admin.ch Indirizzo postale: CH-3003 Berna Sede: Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld