Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/115: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 7 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Pagina 4
Secondo il capoverso 6, l’esportazione di stupefacenti vietati ai sensi dell’articolo 8 LStup non è prevista, com’è stato fondamentalmente il caso finora. Tuttavia, se viaggiatori malati dovessero trasportare eccezionalmente sostanze vietate in altri Stati, essi devono richiedere le necessarie autorizzazioni (deroga dell’UFSP e autorizzazione ad esportare di Swissmedic).
3. Informazione (art. 40b)
Secondo la decisione del Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen (cfr. Allegato 2), gli Stati di Schengen sono esortati a designare un servizio centrale preposto al chiarimento delle domande relative agli attestati. A tale riguardo, l’articolo 40b capoverso 1 sancisce la competenza di
Swissmedic, in qualità di centro d’informazione internazionale, di chiarire le questioni relative
all'importazione e all'esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Si pensi per esempio a domande di autorità straniere sui servizi preposti all’autenticazione degli attestati o alla richiesta di dati statistici.
Questo non esclude che in singoli casi l'autorità cantonale competente fornisca direttamente le informazioni alle autorità straniere che le richiedano (cpv. 2). Generalmente, l'autorità cantonale responsabile dell'autenticazione è più indicata à fornire informazioni su casi singoli rispetto all’Istituto. Anche in altri Stati di Schengen nel singolo caso le informazioni sono fornite in maniera
decentralizzata.
L’obbligo d’informare si estende a tutte le indicazioni necessarie al rilascio dell’attestato, p.es.
all’abilitazione del medico. L’obbligo d’informare le autorità straniere implica anche la comunicazione di dati personali, per cui l'autorità cantonale competente è tenuta a prendere in considerazione le esigenze di protezione dei dati. A tale riguardo, si vedano gli articoli 18a-18e LStup5, che contemplano esigenze di protezione dei dati specifiche (in particolare riguardo al diritto d’accesso da parte degli interessati e all'obbligo d'informare che incombe alle autorità preposte all’elaborazione dei dati).
Queste disposizioni sono applicabili a tutte le autorità e sono pertanto vincolanti anche per gli organi cantonali di esecuzione.
Ai sensi del capoverso 3, all’inizio dell’anno i Cantoni comunicano all’Istituto il numero di attestati autenticati nel corso dell’anno precedente. Questa procedura consente di tenere sotto controllo il numero degli attestati rilasciati e agevola nel contempo l’obbligo internazionale d’informazione di Swissmedic, ai sensi del capoverso 1. Per scopi statistici, l’Istituto può esigere altre informazioni dall’autorità cantonale competente (p.es. dati statistici sugli stupefacenti prescritti negli attestati autenticati).
4. Equipaggiamento d’emergenza (art. 40c)
Questo articolo non ha subito modifiche rispetto al vigente articolo 40a OStup. E’ mutata solo la numerazione.
5 Allegato 3