Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/115: Modificazione dell'Ordinanza del 29 maggio 1996 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, O Stup) · 7 pagine
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prescrivere o dispensare gli stupefacenti necessari, ammesso che sia autorizzato dal servizio
cantonale competente a dispensare direttamente stupefacenti. Questo ultimo requisito costituisce una novità rispetto alla norma vigente.
Secondo il capoverso 2, dal disciplinamento previsto al capoverso 1 sono state escluse le sostanze vietate di cui all'articolo 8 capoverso 1 LStup. Queste sostanze figurano nell’Allegato d dell'ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup-Swissmedic; RS 812.121.2).
2. Esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati (art. 40a)
Il capoverso 1, che riprende immutata l'attuale disposizione (art. 40 cpv. 2 OStup), prevede che i viaggiatori malati possano esportare senza autorizzazione al massimo gli stupefacenti necessari per un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette. Il capoverso 1 continua ad avere validità generale, cioè a prescindere dal Paese verso il quale sono esportati gli stupefacenti.
I capoversi 2-5 enunciano alcune norme completive per i casi in cui gli stupefacenti siano esportati verso un altro Stato di Schengen.
Secondo il capoverso 2, i pazienti che si recano in uno Stato di Schengen possono esigere dal loro medico curante un attestato speciale contenente le informazioni necessarie a provare le cure. Il formulario dell’attestato è uguale in tutti gli Stati membri. I viaggiatori malati trasmettono l’attestato per l’autenticazione all’autorità cantonale competente. L’attestato autenticato è poi trasmesso nuovamente al paziente. L'autorità cantonale ne conserva una copia nel caso dovesse fornire informazioni in risposta ad eventuali domande..
Verifiche necessarie all’autenticazione ai sensi del capoverso 3: la normativa di Schengen non precisa quale tipo di contenuto debbano autenticare le autorità. Secondo la Confederazione, le autorità
cantonali competenti devono limitarsi a verificare se il medico che ha rilasciato l’attestato è abilitato o meno e non se il contenuto della prescrizione è corretto (p.es. posologia e forma di somministrazione degli stupefacenti prescritti). Verificare l’adeguatezza degli stupefacenti prescritti significherebbe controllare sistematicamente e quindi eccessivamente l’operato dei medici. Eventuali irregolarità relative alla prescrizione dei medicamenti vanno perseguite mediante gli strumenti di sorveglianza esistenti.
Visto quanto precede, anche le autorità del Cantone in cui sono state prodigate le cure sono
competenti per l’autenticazione di cui al capoverso 3. In considerazione della prossimità d’esecuzione, sono infatti le più adatte a svolgere i necessari accertamenti in merito all'abilitazione del medico.
Formulari: Il formulario ufficiale dell’attestato viene messo a disposizione da Swissmedic in internet, in modo che il medico curante lo possa compilare direttamente e consegnare al paziente. Il formulario (parte anteriore) va compilato nella rispettiva lingua nazionale. In Svizzera sarà quindi disponibile in italiano, tedesco e francese. Sulla parte posteriore, il formulario riporta la traduzione in inglese e francese ai sensi della normativa di Schengen. Qualora siano prescritti due o più stupefacenti, occorre utilizzare per ognuno un formulario separato (cpv. 4). Nella pratica, questi casi sono piuttosto rari.
Altrettanto raramente capita che al paziente siano prescritte contemporaneamente due o più forme di somministrazione (p.es. compresse e gocce) o due posologie per lo stesso stupefacente. Trattandosi dello stesso stupefacente, è possibile utilizzare un unico formulario.