Rapporto_OBioc

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 4 pagine

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essere classificati e marcati solo al momento della fornitura, rispecchia la disposizione analoga dell’articolo 39 capoverso 1 OPChim.

1.1.3 Articolo 19 Termini per il trattamento della domanda

capoverso 1

L’esigenza di sostituire l’indicazione in mesi di cui alle lettere b, c, g e h con l’indicazione in giorni senza cambiare la durata del termine è motivata dal fatto che giusta l’articolo 22a della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) i termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono per un certo periodo a Pasqua, Natale e in estate. La sospensione si rende necessaria dato che oggi l’organo di notifica non può sfruttare l’intero tempo a disposizione e, vista la brevità dei termini, esiste il pericolo che non riesca a rispettare i termini per il trattamento delle domande imposti dalla legge.

1.1.4 Articolo 20 Decisione

capoverso 2 lettera a

Si tratta di corregge un’imprecisione del legislatore: è evidente che nella decisione va indicato il nome del richiedente, visto inoltre che l’articolo 5 capoverso 2 sancisce il carattere personale e non trasferibile dell’omologazione. Questo complemento, secondo cui nella decisione va, dato il caso, indicata anche la succursale, risponde alle disposizioni dell’articolo 5 capoverso 3, in base al quale può chiedere l’omologazione chi ha una filiale in Svizzera.

1.1.5 Articolo 36 Imballaggio

capoverso 1

Rinviando anche all’articolo 37 OPChim si ovvia a una svista legislativa: diversamente dai prodotti chimici, giusta le disposizioni attuali, i biocidi non devono ad esempio essere muniti di una chiusura di sicurezza a prova di bambino anche se sono tossici o corrosivi. Per i biocidi offerti in confezioni spray non troverebbero inoltre applicazione i punti 2.2 e 2.3 dell’allegato alla direttiva 75/324/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

1.1.6 Articolo 40 Scheda di dati di sicurezza

capoverso 1

La compilazione della scheda di dati di sicurezza incombe al richiedente. Il rinvio all’articolo 7 OPChim (controllo autonomo) esplicita questa responsabilità.

1.1.7 Articolo 43 Fornitura

capoverso 2

Aggiungendo il rinvio agli articoli 73, 74 e 78 OPChim si corregge un’altra svista del legislatore che non intendeva affatto creare per i biocidi un ordinamento diverso da quello per i prodotti chimici per quanto concerne la consegna della scheda di dati di sicurezza, la persona di contatto e l’esclusione del servisol per le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi. Questa lacuna legislativa va colmata.