Rapporto_OBioc

Consultazione 2005/117: Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici) · 4 pagine

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1.1.8 Articolo 62 Disposizioni transitorie

capoverso 1 lettera c

In conformità con le disposizioni analoghe dell’articolo 71 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161), il termine per l’impiego a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari etichettati secondo il diritto previgente va prolungato di un anno, ossia fino al 31 luglio 2010.

capoverso 2 lettere a e b

Un biocida etichettato e imballato secondo il diritto previgente, per il quale è presentata all’organo di notifica, al più tardi il 31 luglio 2006, una domanda di omologazione OE, OnE o OC o di registrazione, può ancora essere immesso sul mercato fino al 31 luglio 2007 e fornito ai consumatori finali fino al 31 luglio 2008. In analogia con le disposizioni dell’OPF tali termini transitori vanno prolungati di un anno, ossia fino al 31 luglio 2008 e fino al 31 luglio 2009.

capoverso 5

Considerato che durante il periodo di transizione, sul mercato, si trovano ancora molti biocidi etichettati secondo il diritto previgente, appare opportuno indicare ai diretti interessati un aiuto sull’utilizzazione. Il rinvio all’articolo 106 capoverso 2 OPChim è inteso in tal senso.

1.1.9 Allegato 4

Lo stralcio dell’allegato 4 nasce dall’esigenza di rinviare all’elenco dei principi attivi notificati (regolamento CE n. 2032/2003) piuttosto che implementarlo (cfr. osservazione all’articolo 9).

1.1.10 Allegato 5 (numero 2.2) Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell’ambito della presente revisione.

1.1.11 Allegato 6 (numero 2.2) Requisiti dal profilo quantitativo e qualitativo

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell’ambito della presente revisione.

1.1.12 Allegato 8 (numero 2) Documenti relativi a determinati principi attivi

I requisiti posti alla documentazione tecnica per i biocidi e i principi attivi che contengono o che sono microrganismi vanno modificati giusta la direttiva 2006/50/CE della Commissione europea che modifica gli allegati IV A e IV B della direttiva 98/8/CE. I nuovi requisiti sono armonizzati con quelli già applicati per i prodotti fitosanitari, di cui occorre tenere conto nell’ambito della presente revisione.