Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/121: Piano d'azione contro le polveri fini - Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) · 6 pagine
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In relazione al complesso articolo 26a OIAt, 14 Cantoni hanno chiesto ulteriori restrizioni oppure un divieto generale per l’incenerimento all’aperto di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti.
I settori del legno e degli impianti a combustione considerano adeguate le lunghe disposizioni transitorie concernenti l’attuazione dei valori limite per la polvere applicati agli impianti a combustione. Praticamente tutti i Cantoni giudicano eccessivamente lungo il periodo di transizione di 15 anni previsto per gli impianti a combustione alimentati con legna esistenti e propongono, per gli impianti di piccole e medie dimensioni, valori limite meno severi che potrebbero essere attuati in tempi più rapidi.
4.2 Allegato 1
L’adeguamento del valore limite generale della cifra 41 allegato 1 all’atto amministrativo tedesco "TA Luft" (20 mg/m3) ha riscosso ampio sostegno. Sebbene il valore limite corrisponda all’attuale stato della tecnica, l’Associazione svizzera delle fonderie (GVS) l’ha respinto, con riserva, facendo presente che le fonderie svizzere si trovano spesso a dover competere con le PMI degli Stati dell’Europa orientale e che in questi Paesi i criteri sono meno severi. Secondo la GVS un aumento dei costi (ambientali) si ripercuoterebbe dunque direttamente sulla competitività. Se le richieste avanzate non dovessero essere realizzabili nel quadro della presente modifica della OIAt, l’associazione chiede per i propri impianti esistenti termini di risanamento lunghi almeno tanto quanto quelli previsti per gli impianti a combustione alimentati a legna. La posizione della GVS è condivisa da economiesuisse, Ecoswiss e Swissmem.
4.3 Allegato 2
Il nuovo valore limite per le diossine applicato agli impianti di incenerimento dei rifiuti (cifra 714 allegato 2) ha suscitato vasti consensi presso i Cantoni e le associazioni sanitarie. Le associazioni economiche, dal canto loro, hanno manifestato riserve oppure hanno espresso un parere negativo, ritenendo che il nuovo valore limite non sia necessario e che generi notevoli costi supplementari in relazione al controllo delle emissioni degli impianti.
L’Associazione svizzera dei dirigenti e gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti (A-SIR), in linea di massima, ha accolto il nuovo valore limite, facendo però notare che molti impianti potrebbero trasformarsi in casi di risanamento. In quest’ottica esige termini di risanamento lunghi e un’applicazione scrupolosa delle deroghe previste dall’articolo 11 OIAt.
I Cantoni hanno accolto le nuove disposizioni per i rifiuti biogeni agricoli (cifra 74 allegato 2), chiedendo però un divieto per l’incenerimento negli impianti piccoli, analogamente a quanto previsto per l’incenerimento di legname di scarto. Per i Cantoni questo è l’unico modo per garantire un’esecuzione adeguata in detti impianti altamente tecnologici.
4.4 Allegato 3
I nuovi valori limite per la polvere applicati agli impianti a combustione hanno ottenuto, in linea di principio, molti pareri positivi. Anche la proposta di introdurre a tappe i valori limite
G262-0581