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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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caso siano richiesti ai sensi del presente Regolamento; e/o

(iii) un esame medico non invasivo, che sia l’esame meno intrusivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica;

(b) ispezione di bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci, pacchi postali e resti umani.

2. Sulla base delle prove dell’esistenza di un rischio per la sanità pubblica ottenute tramite le misure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, o tramite mezzi diversi, gli Stati Parti possono applicare misure sanitarie aggiuntive, in accordo con il presente Regolamento e in particolare, relativamente ad un viaggiatore sospetto o affetto, su base individuale, l’esame medico meno intrusivo e invasivo in grado di raggiungere l’obiettivo di sanità pubblica di prevenire la diffusione della malattia a livello internazionale.

3. Nessun esame medico, nessuna vaccinazione, profilassi o misura sanitaria ai sensi del presente Regolamento devono essere eseguiti senza il previo espresso consenso dei viaggiatori o dei loro genitori o tutori, eccetto per quanto previsto dal paragrafo 2 dell’Articolo 31, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte.

4. I viaggiatori che devono essere sottoposti a vaccinazione o profilassi ai sensi del presente Regolamento, o i loro genitori o tutori, devono essere informati dei rischi associati alla vaccinazione o non-vaccinazione, e associati alla profilassi o non-profilassi, nel rispetto della legge e degli obblighi internazionali dello Stato Parte. Gli Stati Parti devono informare i medici relativamente a queste richieste in accordo con la legge dello Stato Parte.

5. Qualsiasi esame medico, procedura medica, vaccinazione o altra profilassi che implichi il rischio di trasmissione di malattie deve essere eseguita o somministrata a viaggiatori esclusivamente nel rispetto delle linee guida di sicurezza e degli standard nazionali o internazionali al fine di ridurre al minimo tale rischio.

Capitolo II – Disposizioni speciali per mezzi di trasporto e operatori di trasporto

Articolo 24 Operatori di trasporto

1. Gli Stati Parti devono attuare tutti i provvedimenti possibili ai sensi del presente Regolamento per assicurare che gli operatori di trasporto:

(a) rispettino le misure sanitarie raccomandate dall'OMS e adottate dallo Stato Parte;

(b) informino i viaggiatori relativamente alle misure sanitarie raccomandate dall’OMS e adottate dallo Stato Parte per l’applicazione a bordo; e

(c) mantengano permanentemente i mezzi di trasporto di cui sono responsabili privi di fonti di infezione o contaminazione, inclusi vettori e serbatoi. L’applicazione delle misure di controllo delle fonti di infezione o contaminazione può essere richiesta qualora si rilevi l’esistenza di questa.

2. L’Allegato 4 contiene disposizioni specifiche relative ai mezzi di trasporto e agli operatori di trasporto ai sensi del presente Articolo. L’Allegato 5 descrive misure specifiche da applicare ai mezzi di trasporto e agli operatori di trasporto nel caso di malattie a trasmissione vettoriale.

Articolo 25 Navi e aeromobili in transito

Ai sensi degli Articoli 27 e 43 o a meno che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili,

nessuna misura sanitaria verrà applicata da uno Stato Parte a:

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05