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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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(a) navi che non provengano da aree affette e attraversino un canale marittimo o un corso d’acqua nel territorio di tale Stato Parte per raggiungere un porto nel territorio di un altro Stato. Tali navi devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte;
(b) navi che passino attraverso le acque della sua giurisdizione senza fare scalo in un porto o sulla costa; e (c) aeromobili in transito in un aeroporto della sua giurisdizione, a condizione che l’aeromobile possa essere confinato in un’area particolare dell’aeroporto senza possibilità di imbarco e sbarco, carico e scarico.
Tuttavia, tali aeromobili devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte.
Articolo 26 Autocarri, treni e pullman civili in transito
Ai sensi degli Articoli 27 e 43 o a meno che non sia autorizzato da accordi internazionali applicabili, non devono essere applicate misure sanitarie a autocarri, treni o pullman civili non provenienti da un’area affetta che passino attraverso un territorio senza compiere operazioni di imbarco, sbarco, carico o scarico.
Articolo 27 Mezzi di trasporto affetti
1. Nel caso in cui vengano rilevati, a bordo di un mezzo di trasporto, segni o sintomi ed informazioni basate su fatti o prove di un rischio per la sanità pubblica, incluse fonti di infezione o contaminazione, l'autorità competente deve considerare il mezzo di trasporto come affetto e può:
(a) disinfettare, decontaminare, disinfestare o derattizzare il mezzo di trasporto, se necessario, o fare in modo che tali misure vengano eseguite sotto la sua supervisione; e
(b) decidere caso per caso la tecnica da adottare per assicurare un adeguato livello di controllo del rischio per la sanità pubblica, ai sensi del presente Regolamento. I metodi o i materiali consigliati dall’OMS per tali procedure dovrebbero essere utilizzati, a meno che l'autorità competente non stabilisca che altri metodi sono altrettanto sicuri e affidabili.
A seconda delle necessità, l’autorità competente può adottare misure sanitarie aggiuntive, incluso l’isolamento dei mezzi di trasporto, per evitare il diffondersi di malattie. Tali misure aggiuntive devono essere riferite al Centro nazionale per il RSI.
2. Se l’autorità competente del punto di ingresso non è in grado di adottare le misure di controllo richieste ai sensi del presente Articolo, il mezzo di trasporto affetto deve comunque essere autorizzato a partire, alle seguenti condizioni:
(a) alla partenza, l’autorità competente deve informare l'autorità competente del successivo punto di ingresso conosciuto circa il tipo di informazioni a cui si fa riferimento ai sensi del sottoparagrafo (b) e (b) in caso di navi, le prove riscontrate e le misure di controllo richieste devono essere annotate nel Certificato di Sanificazione della Nave.
Tali mezzi di trasporto devono avere il permesso di imbarcare, sotto la supervisione dell’autorità competente, carburante, acqua, alimenti e scorte.
3. Un mezzo di trasporto considerato affetto non deve più essere considerato tale quando l’autorità competente
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05