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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine
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ALLEGATO 1
A. REQUISITI ESSENZIALI DI CAPACITÀ PER LA SORVEGLIANZA E LA RISPOSTA
1. Gli Stati Parti devono utilizzare le risorse e le strutture nazionali esistenti per soddisfare i requisiti essenziali di capacità in base al presente Regolamento, incluse:
(a) le loro attività di sorveglianza, comunicazione, notifica, verifica, risposta e collaborazione; e
(b) le loro attività relative ad aeroporti, porti e attraversamenti terrestri designati.
2. Ogni Stato Parte deve valutare, entro i due anni successivi all’entrata in vigore del presente Regolamento in tale Stato Parte, la capacità delle risorse e strutture nazionali esistenti di soddisfare i requisiti minimi descritti nel presente Allegato. In seguito a tale valutazione, gli Stati Parti devono mettere a punto ed implementare piani di azione per assicurare che queste capacità essenziali siano presenti e funzionanti su tutto il loro territorio come stabilito dal paragrafo 1 dell'Articolo 5 e dal paragrafo 1 dell'Articolo 13.
3. Gli Stati Parti e l’OMS devono sostenere i processi di valutazione, pianificazione e implementazione ai sensi del presente Allegato.
4. A livello di comunità locale e/o a livello primario di risposta di sanità pubblica
Le capacità:
(a) di rilevare eventi che riguardino malattie o mortalità oltre i livelli previsti per quel determinato periodo e luogo in tutte le aree del territorio dello Stato Parte; e
(b) di riferire immediatamente tutte le informazioni essenziali disponibili al livello adeguato di risposta sanitaria. A livello della comunità, la comunicazione deve essere diretta alle istituzioni sanitarie della comunità locale o al personale sanitario. A livello di risposta sanitaria primaria, l’attività di comunicazione deve essere diretta al livello di risposta nazionale o intermedio, a seconda delle strutture organizzative. Ai fini del presente Allegato, le informazioni essenziali includono quanto segue: descrizioni cliniche, risultati di laboratorio, fonti e tipi di rischio, numeri di casi umani e decessi, condizioni che incidano sulla diffusione della malattia e misure sanitarie impiegate; e
(c) di implementare immediatamente le misure di controllo preliminari.
5. Al livello di risposta intermedia di sanità pubblica
Le capacità:
(a) di confermare lo stato degli eventi comunicati e di sostenere o implementare misure di controllo aggiuntive; e
(b) di valutare immediatamente gli eventi comunicati e, in casi urgenti, di riferire tutte le informazioni essenziali al livello nazionale. Ai fini del presente Allegato, i criteri per gli eventi urgenti includono un impatto per la sanità pubblica grave e/o di natura inaspettata o insolita con alto potenziale di diffusione.
6. A livello nazionale
Valutazione e notifica. Le capacità:
(a) di valutare tutte le comunicazioni di eventi urgenti entro 48 ore; e
(b) di notificare immediatamente all’OMS tramite il Centro nazionale per il RSI i casi in cui la valutazione indichi che l'evento deve essere notificato ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 6 e
RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05