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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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obiezioni.

5. Dopo questo periodo il Direttore Generale deve notificare a tutti gli Stati Parti le obiezioni da lui ricevute relativamente alle riserve. A meno che entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente Articolo una riserva non venga obiettata da un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente Articolo, si considera accettata e il presente Regolamento entra in vigore per gli Stati che hanno avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.

6. Se almeno un terzo degli Stati di cui al paragrafo 4 del presente Articolo avanza obiezioni relativamente alla riserva entro la fine dei sei mesi successivi alla data di notifica di cui al paragrafo 4 del presente Articolo, il Direttore Generale deve notificare tale situazione allo Stato che ha avanzato la riserva allo scopo di considerare la possibilità di ritirare la riserva entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore Generale.

7. Lo Stato che avanza la riserva deve continuare ad adempiere agli obblighi derivanti dalla parte oggetto della riserva che lo Stato ha accettato in base ad uno qualsiasi degli accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell'Articolo 58.

8. Se lo Stato che avanza la riserva non la ritira entro tre mesi dalla data di notifica da parte del Direttore Generale di cui al paragrafo 6 del presente Articolo, il Direttore Generale deve richiedere il parere del Comitato di Revisione, se richiesto dallo Stato che avanza la riserva. Il Comitato di Revisione deve fornire il proprio parere al Direttore Generale il più presto possibile e nel rispetto dell'Articolo 50 sull'impatto pratico della riserva sul presente Regolamento.

9. Il Direttore Generale deve presentare la riserva e il parere del Comitato di Revisione, se applicabile, all'Assemblea Mondiale della Sanità affinché vengano presi in esame. Se l’Assemblea Mondiale della Sanità, a maggioranza dei voti, avanza obiezioni relativamente alla riserva adducendo la sua incompatibilità con il fine e lo scopo del presente Regolamento, la riserva non deve essere accettata e il presente Regolamento deve entrare in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva solo dopo che abbia ritirato la riserva ai sensi dell'Articolo 63. Se l'Assemblea Mondiale della Sanità accetta la riserva, il presente Regolamento deve entrare in vigore nello Stato che ha avanzato la riserva, fatta salva tale riserva.

Articolo 63 Ritiro del rifiuto e della riserva

1. Un rifiuto opposto in base all’Articolo 61 può essere ritirato in qualsiasi momento da uno Stato tramite notifica al Direttore Generale. In questi casi, il presente Regolamento entra in vigore in tale Stato al ricevimento della notifica da parte del Direttore Generale, tranne nel caso in cui uno Stato ritiri il rifiuto avanzando una riserva; in questo caso il presente Regolamento entra in vigore in base all’Articolo 62. In nessun caso il presente Regolamento deve entrare in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dalla data di notifica di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 59.

2. Qualsiasi riserva può essere ritirata dallo Stato interessato per intero o in parte, in qualsiasi momento, tramite notifica al Direttore Generale. In tali casi, il ritiro sarà effettivo dalla data del ricevimento della notifica da parte del Direttore Generale.

Articolo 64 Stati non Membri dell’OMS

1. Qualsiasi Stato non Membro dell’OMS che sia parte di un accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’Articolo 58 o a cui sia stata notificata dal Direttore Generale l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità, può diventare parte del presente Regolamento notificando la propria accettazione al Direttore Generale, e, ai sensi dell’Articolo 62, tale accettazione diviene effettiva alla

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