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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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un'organizzazione per l'integrazione economica regionale devono applicare, nell'ambito delle loro relazioni reciproche, le regole comuni in vigore in tale organizzazione per l'integrazione economica regionale.

Articolo 58 Accordi e regolamenti sanitari internazionali

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 62 e delle eccezioni di seguito riportate, sostituisce, nei rapporti tra gli Stati Parti interessati dal presente Regolamento e tra tali Stati Parti e l'OMS, le disposizioni contenute nei seguenti accordi e regolamenti sanitari internazionali:

(a) Convenzione Sanitaria Internazionale, firmata a Parigi il 21 Giugno 1926;

(b) Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea, firmata a L’Aia il 12 Aprile 1933;

(c) Accordo Internazionale concernente la soppressione dei Passaporti Sanitari, firmata a Parigi il 22 Dicembre

1934;

(d) Accordo Internazionale concernente la soppressione dei Visti Consolari sui Passaporti sanitari, firmata a

Parigi il 22 Dicembre 1934;

(e) Convenzione modificante la Convenzione Sanitaria internazionale del 21 Giugno 1926, firmata a Parigi il 31

Ottobre 1938;

(f) Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944 modificante la Convenzione Sanitaria Internazionale del 21

Giugno 1926, aperta per essere firmata a Washington il 15 Dicembre 1944;

(g) Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 1944 modificante la Convenzione

Sanitaria Internazionale del 12 Aprile 1933, aperta per essere firmata a Washington il 15 Dicembre 1944; (h) Protocollo del 23 Aprile 1946 per prolungare la Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944 firmato a

Washington;

(i) Protocollo del 23 Aprile 1946 per prolungare la Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione

Aerea del 1944 firmato a Washington;

(j) Regolamento Sanitario Internazionale del 1951 e Regolamenti Aggiuntivi del 1955, 1956, 1960, 1963 e

1965; e

(k) Regolamento Sanitario Internazionale del 1969 ed emendamenti del 1973 e 1981.

2. Il Codice Sanitario Panamericano, firmato a L’Avana il 14 Novembre 1924, resta in vigore con l'eccezione degli Articoli 2, 9, 10, 11, da 16 a 53 inclusi, 61 e 62, a cui si applica la parte relativa del paragrafo 1 del presente Articolo.

Articolo 59 Entrata in vigore; periodo per la presentazione di rifiuto o riserve

1. Il periodo individuato, ai sensi dell'Articolo 22 della Costituzione dell'OMS, per il rifiuto o la presentazione di riserve al presente Regolamento o ad un emendamento dello stesso, è di 18 mesi dalla data della notifica, da parte del Direttore Generale, dell’adozione del presente Regolamento o di un emendamento del presente Regolamento da parte dell'Assemblea Mondiale della Sanità. Qualsiasi rifiuto o riserva ricevuta dal Direttore Generale dopo la scadenza di tale periodo non avrà validità.

2. Il presente Regolamento deve entrare in vigore 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, eccetto che nei casi seguenti:

(a) nel caso in cui uno Stato abbia rifiutato il presente Regolamento o un emendamento dello stesso ai sensi dell'Articolo 61;

(b) nel caso in cui uno Stato abbia avanzato una riserva per cui il presente Regolamento entri in vigore in base all’Articolo 62;

(c) nel caso in cui uno Stato diventi Membro dell’OMS dopo la data di notifica da parte del Direttore Generale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, e non sia ancora parte del presente Regolamento,

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