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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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per cui il presente Regolamento entrerà in vigore come stabilito nell'Articolo 60; e

(d) nel caso in cui uno Stato non Membro dell’OMS accetti il presente Regolamento, in modo che entri in vigore in base al paragrafo 1 dell’Articolo 64.

3. Nel caso in cui uno Stato non sia in grado di adeguare le proprie disposizioni legislative e amministrative interne nel pieno rispetto del presente Regolamento entro il periodo stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo, tale Stato deve presentare al Direttore Generale, entro il periodo specificato nel paragrafo 1 del presente Articolo, una dichiarazione relativa ai procedimenti in sospeso e portarli a termine entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento per tale Stato Parte.

Articolo 60 Nuovi Stati Membri dell’OMS

Ogni Stato che diventi Membro dell’OMS dopo la data della notifica da parte del Direttore Generale di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 59, e che non sia ancora parte del presente Regolamento, deve comunicare il proprio rifiuto o le proprie riserve al presente Regolamento entro un periodo di dodici mesi dalla data in cui gli è stato notificato da parte del Direttore Generale, dopo essere diventato Membro dell'OMS. A meno che non venga rifiutato, il presente Regolamento entrerà in vigore per tale Stato, ai sensi degli Articoli 62 e 63, alla scadenza di tale periodo. In nessun caso il presente Regolamento entrerà in vigore in tale Stato prima di 24 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 59.

Articolo 61 Rifiuto

Se uno Stato notifica al Direttore Generale il proprio rifiuto del presente Regolamento o di un emendamento dello stesso entro il periodo stabilito dal paragrafo 1 dell'Articolo 59, tale Regolamento o l’emendamento relativo non devono entrare in vigore in tale Stato. Qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’Articolo 58 di cui tale Stato faccia già parte deve rimanere in vigore finché tale Stato ne sia interessato.

Articolo 62 Riserve

1. Gli Stati possono avanzare riserve al presente Regolamento nel rispetto del presente Articolo. Tali riserve non devono essere incompatibili con il fine e lo scopo del presente Regolamento.

2. Le riserve al presente Regolamento devono essere notificate al Direttore Generale nel rispetto del paragrafo 1 dell’Articolo 59, dell’Articolo 60, del paragrafo 1 dell’Articolo 63 o del paragrafo 1 dell’Articolo 64, a seconda dei casi. Uno Stato non Membro dell’OMS deve notificare al Direttore Generale qualsiasi riserva assieme alla notifica della sua accettazione del presente Regolamento. Gli Stati che avanzino riserve devono fornire al Direttore Generale le ragioni per tali riserve.

3. Un rifiuto di parte del presente Regolamento deve essere considerato come una riserva.

4. Il Direttore Generale deve, nel rispetto del paragrafo 2 dell'Articolo 65, dare notifica di ogni riserva ricevuta ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo. Il Direttore-Generale deve:

(a) se la riserva è stata avanzata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati Membri che non hanno rifiutato il presente Regolamento di notificargli entro sei mesi qualsiasi obiezione nei confronti di tale riserva, o

(b) se la riserva è stata avanzata dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento, richiedere agli Stati di notificargli entro sei mesi ogni obiezione nei confronti di tale riserva.

Gli Stati che avanzino obiezioni ad una riserva dovrebbero fornire al Direttore Generale le ragioni per tali

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