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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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dell’Allegato 2 nonché di informare l’OMS ai sensi dell’Articolo 7 e del paragrafo 2 dell’Articolo 9.

Risposta di sanità pubblica. Le capacità:

(a) di determinare rapidamente le misure di controllo richieste per evitare una diffusione nazionale e

internazionale.

(b) di fornire supporto tramite personale specializzato, analisi di laboratorio di campioni (condotte a

livello nazionale o presso centri collaboratori) e assistenza logistica (per esempio attrezzature, scorte e trasporto);

(c) di fornire assistenza sul posto, quando richiesta per completare le indagini locali;

(d) di fornire un collegamento operativo diretto con funzionari di sanità pubblica con esperienza e altri

ufficiali per approvare rapidamente e implementare misure di controllo e contenimento;

(e) di fornire un legame diretto con altri ministeri competenti ;

(f) di fornire, tramite il più efficiente mezzo di comunicazione disponibile, collegamenti con ospedali,

cliniche, aeroporti, porti, attraversamenti terrestri, laboratori e altre aree operative chiave per la diffusione di informazioni e raccomandazioni ricevute dall'OMS relativamente agli eventi nel territorio dello Stato Parte e nei territori di altri Stati Parti;

(g) istituire, porre in atto e mantenere un piano nazionale di

risposta ad emergenze sanitarie, includendo la creazione di gruppi multidisciplinari/multisettoriali con il compito di rispondere ad eventi che possano costituire un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; e

(h) di fornire quanto detto in precedenza 24 ore su 24.

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05