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Consultazione 2005/132: Revisione del regolamento sanitario internazionale · 60 pagine

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data di entrata in vigore di tale Regolamento o, se l’accettazione viene notificata dopo tale data, tre mesi dopo la data di ricevimento da parte del Direttore Generale della notifica di accettazione.

2. Qualsiasi Stato non Membro dell’OMS che sia diventato parte del presente Regolamento può porre fine in qualsiasi momento alla partecipazione al presente Regolamento tramite notifica indirizzata al Direttore Generale che avrà effetto sei mesi dopo il suo ricevimento da parte del Direttore Generale. Lo Stato che si sia ritirato deve, a partire da tale data, ripristinare l’applicazione delle disposizioni di qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’Articolo 58 di cui facesse precedentemente parte.

Articolo 65 Notifiche da parte del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale deve notificare a tutti gli Stati Membri e Membri Associati dell’OMS nonché alle altre parti di accordi o regolamenti sanitari internazionali elencati nell’Articolo 58, l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea Mondiale della Sanità.

2. Il Direttore Generale deve anche notificare a tali Stati, nonché ad altri Stati che siano diventati parte del presente Regolamento o di eventuali emendamenti del presente Regolamento, qualsiasi notifica ricevuta dall'OMS in base agli Articoli da 60 a 64, nonché qualsiasi decisione presa dall'Assemblea Mondiale della Sanità in base all’Articolo 62.

Articolo 66 Testi autentici

1. I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo del presente Regolamento devono esse egualmente autentici. I testi originali del presente Regolamento devono essere depositati presso l'OMS.

2. Il Direttore Generale deve inviare, assieme alla notifica di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 59, copie certificate del presente Regolamento a tutti i Membri e Membri Associati nonché alle altre parti di un qualsiasi accordo o regolamento sanitario internazionale elencato nell’Articolo 58.

3. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, il Direttore Generale deve consegnare copie certificate dello stesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite affinché vengano registrate ai sensi dell'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

RSITraduziNonUfficiale_III_Rev_Ott05