Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/36: Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 10 pagine
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È necessario rinunciare alla sostituzione dell'espressione «installazioni e apparecchi tecnici» con il termine «prodotti». Infatti, il termine «prodotti» viene già utilizzato in altre leggi, ai sensi di definizioni parzialmente differenti (USAM, CostruzioneSvizzera, SIA, USM, usic).
Cpv. 2
L’UDC, economiesuisse, Coop, Denner e Swiss Retail chiedono che le responsabilità relative alla sicurezza di un prodotto spettino unicamente al fabbricante (come previsto dalla direttiva europea). Auspicano pertanto che la legge comprenda una definizione di quest'ultimo termine. Il PPD rileva mancanza di chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità; le definizioni dovrebbero essere chiare e applicate con uniformità.
Il PS e le organizzazioni per la difesa dei consumatori approvano il fatto che la legge non sia applicabile soltanto all'immissione sul mercato, bensì anche all'offerta di un prodotto. L’UDC e economiesuisse chiedono la soppressione del termine pubblicità, poiché diversamente dalla sicurezza dei prodotti essa non è oggetto della LSPro. Del resto, la direttiva europea non comprende tale formulazione.
USAM, agriss e USM ritengono che sia inopportuno distinguere tra l'immissione sul mercato a titolo commerciale o professionale e quella effettuata da privati. I prodotti pericolosi restano tali anche se vengono offerti immessi sul mercato da parte di privati.
Cpv. 3
Il principio secondo cui le disposizioni della legge sulla sicurezza dei prodotti sono applicabili se altri atti normativi del diritto federale non prevedono discipline derogatorie, è controverso. Diversi partecipanti alla procedura di consultazione condividono espressamente tale principio (NE, USC, Forum PMI) o lo approvano chiedendo che sia precisato, al fine di garantire chiarezza, trasparenza e certezza giuridica (economiesuisse, SEC, CFC, Coop, USM, ASA). Altri partecipanti contestano questo principio in quanto fonte di incertezza giuridica nonché ostacolo alla trasparenza e ad una facile comprensione della legge (AI, GE, SG, PS, organizzazioni per la difesa dei consumatori, USS, TCS). Il senso della legge sulla sicurezza dei prodotti risiede nella protezione dei consumatori. Per questa ragione, la legge dovrebbe essere applicabile anche nei casi in cui la normativa settoriale non prevede disposizioni equivalenti. Qualora fosse mantenuto il carattere sussidiario dell'applicazione della legge sulla sicurezza dei prodotti, sarebbe necessario adeguare le leggi settoriali al suo livello di protezione.
Cpv. 4
L’USC auspica una precisazione del testo, affinché la legge sulla sicurezza dei prodotti non venga, in nessun caso, applicata alle macchine usate, spesso impiegate in ambito agricolo. Agriss e USM chiedono la soppressione di questo capoverso. La SUVA pone la questione relativa alla necessità di richiedere un elevato livello di protezione anche per i prodotti usati e i prodotti rimessi a nuovo.
Art. 2 (Definizioni):
L'assoggettamento alla legge dell'immissione sul mercato dei prodotti usati e dei prodotti impiegati nell'ambito di una prestazione di servizio viene valutato positivamente dal PS e dalle organizzazioni per la difesa dei consumatori. Altri partecipanti alla procedura di consultazione auspicano che la legge non disciplini l'impiego di un prodotto nell'ambito della prestazione di un servizio e la messa a disposizione di un prodotto a terzi, e che essa non sia applicabile ai prodotti usati e ai prodotti rimessi a nuovo. Da più parti si chiede che la legge definisca altri termini (produttori, distributori, importatori, richiamo e ritiro) o che essa definisca chiaramente il campo d'applicazione per le importazioni dirette o per le installazioni.
COO.2101.103.4.227216 / 2007-04-05/71