Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/36: Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 10 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo agriss, invece di sopprimere la deroga derivante dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti – secondo cui i prodotti del suolo sono considerati prodotti soltanto se hanno subito una prima trasformazione – sarebbe necessario includere detta deroga nella legge sulla sicurezza dei prodotti.

Art. 3 (Principi):

Cpv. 1

Diversi partecipanti chiedono che la legge sulla sicurezza dei prodotti riprenda le formulazioni utilizzate nella direttiva europea, e lamentano il fatto che il progetto di legge adotti la formulazione «nell'impiego conforme alla loro destinazione o in caso di uso scorretto ragionevolmente prevedibile», quando nella direttiva europea si parla di «condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili» (AI, SG, PPD, UDC, economiesuisse, USAM, Forum PMI, Coop, Migros, Denner, CostruzioneSvizzera, CP, FEA, ASIC, SIA, USM, ASIT, Swiss Retail, FTS). Con la formulazione impiegata nella legge sulla sicurezza dei prodotti si pongono esigenze superiori a quelle previste dalla direttiva europea, lasciando eccessivi margini d'interpretazione. Anche l'uso dell'espressione «stato della scienza e della tecnica» è oggetto di critiche (nella direttiva europea si parla di «ultimi ritrovati della tecnica»). Le conoscenze accessibili a produttori, distributori e autorità competenti possono essere più limitate rispetto ai dati disponibili in ambito scientifico. Per questa ragione, viene chiesto di adottare la formulazione «stato della tecnica», analogamente alla LSIT in vigore, oppure di riprendere l'espressione utilizzata nella direttiva europea, e di ricordare inoltre nel relativo messaggio gli aspetti legati alla redditività (UDC, economiesuisse). Le formulazioni contenute nella LSPro godono invece dell'approvazione di NE e del PS.

Cpv. 2

Diversi partecipanti alla consultazione reputano che la disposizione in questione, che prende in considerazione l'effetto di un prodotto su altri prodotti e viceversa nel quadro di un impiego ragionevolmente prevedibile, sia eccessiva (UDC, economiesuisse, USAM, Forum PMI, Migros, CostruzioneSvizzera, CP, USM). Anche in questo caso, è opportuno evitare divergenze importanti tra la normativa svizzera e quella europea, possibile fonte di ostacoli agli scambi commerciali.

Alla lettera c, oltre ai bambini e agli anziani sarebbe necessario menzionare esplicitamente anche le «persone handicappate». (SH)

Cpv. 3

I produttori sono tenuti ad informare i consumatori in ogni caso, affinché questi ultimi possano valutare il grado di pericolosità di un prodotto, e non soltanto in presenza di un potenziale di pericolo del prodotto (PS).

Cpv. 4

In conformità alla direttiva europea, nella legge svizzera è opportuno precisare che un prodotto non va considerato pericoloso per il solo fatto che «è possibile raggiungere un grado di sicurezza più elevato» (SG).

Art. 4b (Conformità con i requisiti):

Le critiche relative all'espressione «stato della scienza e della tecnica» vengono ribadite (cfr. art. 3 cpv. 1), come pure la richiesta che la responsabilità della sicurezza dei prodotti spetti unicamente al produttore (cfr. art. 1 cpv. 2).

COO.2101.103.4.227216 / 2007-04-05/71