Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/36: Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 10 pagine
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È necessario che la presunzione di adempimento dei requisiti di sicurezza e di salute valga anche se il prodotto è stato realizzato secondo le prescrizioni tecniche vigenti nell'UE. In caso contrario, le disposizioni svizzere potrebbero costituire un ostacolo tecnico al commercio (Comco). Nell'ottica di una - per quanto possibile - vasta liberalizzazione, la Comco propone un nuovo articolo 3a, comprendente il principio secondo cui i prodotti immessi in commercio negli Stati UE o del SEE possano essere importati e smerciati in Svizzera.
È importante tenere in considerazione anche l'introduzione del principio "Cassis de Dijon" nella LOTC, coordinando opportunamente le due procedure legislative (economiesuisse, Comco).
Art. 5a (Obblighi consecutivi all'immissione sul mercato):
Le osservazioni relative agli obblighi consecutivi all'immissione sul mercato sono di varia natura. La disposizione beneficia dell'esplicita approvazione di alcuni partecipanti alla consultazione, che auspicano un rafforzamento o una ulteriore precisazione degli obblighi, ad esempio mediante l'introduzione di un obbligo d'informare i consumatori e gli utilizzatori dei prodotti (PS, USS, organizzazioni per la protezione dei consumatori). Altri sostengono la necessità di mantenere la proporzionalità degli obblighi, rimettendo in discussione la durata di 10 anni (SG, USAM, agriss, AIPL). Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono la soppressione del primo capoverso della disposizione (ASIC, SIA, USM, usic).
Viene ribadita la necessità che la legge sulla sicurezza dei prodotti si attenga alla direttiva europea e che, in nessun caso, ponga esigenze maggiori (AI, PPD, UDC, economiesuisse).
Art. 6 LSIT (Vigilanza e esecuzione):
Il TCS auspica che anche questa disposizione venga modificata e che l'Ufficio federale del consumo sia competente in materia attuativa. La centralizzazione dell'attuazione presso un unico servizio risulterebbe più efficace della regolamentazione in vigore.
Art. 7 (Emolumenti e finanziamento delle altre spese di esecuzione):
Per alcuni partecipanti alla consultazione, resta da definire – nella legge o nel relativo messaggio – la questione relativa al finanziamento dell'attuazione (Migros, agriss, SUVA, Swiss Retail).
Art. 11 (Misure amministrative):
La possibilità, da parte dell'organo esecutivo, di proibire, se necessario, la continuazione dell'immissione sul mercato, di disporre il richiamo, il sequestro o la confisca beneficia dell'approvazione generale. Diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto che gli organi esecutivi siano tenuti (sostituzione della possibilità con l'obbligo) ad attuare le misure necessarie e a informare il pubblico in merito alla pericolosità dei prodotti (SH, SSIC, CFC, organizzazioni per la protezione dei consumatori, Coop, Denner, SwissRetail, TCS). Migros chiede invece la soppressione della disposizione concernente l'informazione del pubblico. Inoltre, alcuni partecipanti chiedono che i costi derivanti dall'attuazione delle misure necessarie non ricadano sui consumatori (PS, TCS); si auspica nuovamente che le competenze in materia esecutiva spettino ad un'autorità centrale (PS, organizzazioni per la protezione dei consumatori).
COO.2101.103.4.227216 / 2007-04-05/71