Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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organo paritetico può ordinare controlli per i quali non possiede le conoscenze specifiche necessarie.
Per quanto riguarda il capoverso 5, l'ussp spiega che le imprese di lavoro temporaneo possono farsi controllare da un'istanza giudiziaria indipendente ma che, in tal caso, devono assumersene le spese; in questo modo versano contributi alle spese d'esecuzione per l'organo paritetico e, peraltro, non dispongono di un dispositivo di controllo giuridico. L'ussp chiede che sia allestita una procedura indipendente e gratuita in caso di sospensione della procedura.
3.13 Art. 48f Obbligo di rendere conto e di fare rapporto
L'articolo 48f è stato altresì oggetto di varie proposte e pareri. Complessivamente questa disposizione è stata accolta favorevolmente. Il Cantone di Friburgo approva l'articolo 48f ma osserva che le informazioni degli organi paritetici dovrebbero essere destinate in primo luogo alle autorità cantonali d'esecuzione della LC, le quali dovrebbero trasmetterle al Seco.
La Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile non capisce perché, come affermato nel rapporto esplicativo, gli organi paritetici dovrebbero redigere i loro rapporti annuali in modo specifico per le associazioni del settore del lavoro temporaneo e trasmetterglieli; si tratterebbe infatti soltanto di un considerevole onere supplementare. L'obbligo di rendere conto nei confronti del Seco in qualità di autorità di vigilanza è sufficiente. La Commissione approva tuttavia l'articolo 48f nel suo complesso.
La disposizione è accolta favorevolmente anche dall'Unione sindacale svizzera. Essa ritiene infatti positivo il fatto di limitare il diritto di consultare i rapporti unicamente alle associazioni del settore del lavoro temporaneo. L'Unia condivide questo parere e aggiunge la consultazione dei rapporti deve essere autorizzata unicamente dal Seco e non dai singoli organi paritetici. Anche il PLR approva l'articolo 48f. La disposizione garantisce infatti la parità di trattamento tra prestatori e datori di lavoro del settore ed è pertanto opportuna.
L'ussp ritiene che, così come è formulato, questo articolo dissimuli due realtà: i lavoratori temporanei non avranno mai alcuna possibilità di beneficiare delle disposizioni sul pensionamento flessibile; essi contribuiscono inoltre considerevolmente al finanziamento dei sistemi di pensionamento flessibile dei lavoratori con un posto di lavoro fisso.
3.14 Art. 2 cpv. 6 e 8 ODDS
In merito a questa disposizione non è stato espresso alcun parere.