Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati

della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) prevale sui capoversi 2 e 3. Esigere la collaborazione di tutte le commissioni professionali paritetiche incaricate di applicare i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale è inaccettabile. Non è chiaro inoltre lo scopo dell'assoggettamento degli organi paritetici all'articolo 34 della legge sul collocamento (LC). La CPPS si chiede se il senso della disposizione è che gli organi paritetici debbano informare l'ufficio cantonale del lavoro soltanto in caso di infrazioni gravi. In generale la revoca dell'autorizzazione giusta l'articolo 5 LC compete alle autorità di rilascio; gli organi paritetici sono invece tenuti a notificare le infrazioni alla legge sul collocamento, comprese le infrazioni all'articolo 20 LC.

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori non considera necessario fissare al capoverso 3 il numero massimo di controlli annuali. I controlli vanno effettuati quando l'organo paritetico lo ritiene opportuno.

Anche i Cantoni e altri interlocutori sociali propongono varie modifiche e aggiunte riguardo all'articolo 48e. Il Canton Ticino sottolinea che la possibilità di comminare delle pene convenzionali rende maggiormente credibile l'attività di controllo delle Commissioni paritetiche e consolida la loro autonomia. Il Cantone di Friburgo auspica che la nozione di termine ragionevole menzionata al capoverso 2 sia definita. Il Cantone di Argovia propone di precisare l'obbligo d'informare previsto al secondo periodo del capoverso 4. Si chiede se gli organi paritetici devono notificare le infrazioni non appena sussistono dubbi (fondati) oppure soltanto dopo che la decisione è passata in giudicato. Fa inoltre notare che prima che gli organi paritetici o i tribunali civili pronuncino una decisione possono passare molti anni. Il prestatore colpevole potrebbe nel frattempo commettere altre infrazioni. Il Cantone di Argovia propone di modificare il secondo periodo dell'articolo 48e capoverso 4 nel seguente modo: "Se accertano infrazioni che non siano di lieve entità, devono darne comunicazione all'ufficio cantonale del lavoro quanto prima, indipendentemente dall'esistenza di una decisione passata in giudicato". Secondo il Cantone di Ginevra, sarebbe auspicabile precisare al capoverso 5 che, in caso di rifiuto da parte del prestatore, anche la Commissione paritetica possa chiedere che il controllo sia effettuato da un organo indipendente.

L'Unione sindacale svizzera e il PS chiedono di sopprimere l'obbligo del segreto sancito al capoverso 4 nel caso in cui vari ispettori devono effettuare controlli su uno stesso caso e hanno bisogno delle informazioni raccolte dai colleghi. Ritengono inoltre che il rinvio nel capoverso 5 all'articolo 6 LOCCL sia superfluo. L'Unia e la Stiftung flexibler Altersrücktritt condividono questo parere. L'Unia chiede inoltre di stralciare il secondo periodo del capoverso 2; tale disposizione favorisce infatti il prestatore. Il fatto di annunciare un primo controllo non è conforme agli usi e non é nemmeno pertinente. L'Unia propone di limitare la portata del capoverso 2 ai controlli dei libri di paga.

L'ussp si oppone alla soluzione proposta. A suo parere, si tratta di una disposizione arbitraria. Inoltre, è impossibile sapere se il limite dei tre controlli annuali vale sia per le piccole imprese di lavoro temporaneo sia per le aziende leader del mercato. Le infrazioni gravi di cui al capoverso 3 che autorizzano controlli supplementari non sono definite da nessuna parte. Il fatto che i controlli potrebbero riferirsi a vari contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale significa che il competente