Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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dal diritto di seguire un corso di perfezionamento professionale. I lavoratori temporanei potrebbero inoltre far valere il loro diritto ai corsi di perfezionamento soltanto durante un mese dalla fine dell’ultimo impiego. Si tratta di una grande discriminazione dei lavoratori temporanei rispetto ai lavoratori con un posto di lavoro fisso.
Offrire ai lavoratori temporanei corsi di perfezionamento professionale appropriati e che tengano conto dei loro bisogni è quasi impossibile; se qualcuno può farlo, si tratta al massimo delle stesse imprese di lavoro temporaneo. L’ussp chiede pertanto l'esonero dall’obbligo di versare contributi alle spese di perfezionamento professionale e d’esecuzione per i lavoratori con contratti di lavoro di una durata inferiore a tre mesi senza che siano presi in considerazione gli altri impieghi compiuti nel corso dello stesso anno nonché, al contempo, il diritto per questi lavoratori di partecipare ai corsi di perfezionamento; in caso contrario, chiedono il versamento, in un fondo paritetico proprio del settore, di un contributo unico di 20 franchi al mese per ogni lavoratore temporaneo (50% a carico del datore di lavoro e 50% a carico del lavoratore) impiegato in un settore sottoposto a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale. L’Unione svizzera degli imprenditori segnala che i lavoratori temporanei non beneficiano praticamente mai delle attività di perfezionamento professionale organizzate dai settori in cui lavorano. Propone il versamento di contributi forfetari per i lavoratori che effettuano impieghi superiori a tre mesi.
L’Unione sindacale svizzera ritiene che la disposizione sia molto chiara, ben formulata e conforme al nuovo articolo 20 capoverso 1 (secondo periodo) della legge sul collocamento. Anche la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ritiene che questo articolo soddisfi tutte le esigenze. Non reputa necessario rimandarne l’entrata in vigore in quanto l'offerta di corsi di perfezionamento professionale è disponibile. Il PLR è favorevole al fatto che il principio della parità di trattamento sia garantito e ritiene che la disposizione debba essere attuata rapidamente e senza troppe formalità amministrative.
GastroSuisse e hotelleriesuisse segnalano che le persone attive nella ristorazione possono rivolgersi all'organo di controllo del contratto collettivo nazionale di lavoro e beneficiare di un servizio telefonico gratuito di consulenza giuridica finanziato con i contributi alle spese d’esecuzione. Hotelleriesuisse chiede di stralciare il capoverso
3. Per il settore della ristorazione si tratta di una disposizione superflua, in quanto il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede il diritto al perfezionamento professionale per tutti i lavoratori del settore, anche per i lavoratori forniti a prestito. La Fédération des entreprises romandes si chiede se la durata generalmente breve degli impieghi nel settore del lavoro temporaneo giustifichi veramente la possibilità per questi lavoratori di seguire corsi di perfezionamento professionale in questo settore. Raccomanda di affidare il disciplinamento di questa materia agli interlocutori sociali.
Anche i Cantoni si sono espressi in merito a questo articolo. Il Cantone di Turgovia auspica che l’obbligo di continuare a versare lo stipendio durante il perfezionamento professionale sia inserito al capoverso 1. Il Canton Ticino è piuttosto contrario a questa disposizione. Essa costituisce, per le imprese di lavoro temporaneo, un aggravio dal punto di vista finanziario, organizzativo e della pianificazione. Inoltre, la portata pratica dei capoversi 3 e 4 appare incerta. Il Cantone di Argovia fa notare che sarebbe opportuno trasmettere agli organi paritetici anche le notifiche per gli