Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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sarebbero in effetti costrette a riprogrammare, per 54 contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, tutti i programmi informatici di contabilità (calcolo dei salari, contabilità aziendale e finanziaria nonché traffico pagamenti). Ne conseguirebbe un ulteriore notevole aumento dei costi infrastrutturali. Molte imprese di lavoro temporaneo non sarebbero in grado di sostenere questi investimenti supplementari. Il settore non si oppone alla legge. Ritiene però che il progetto non sia sufficientemente "maturo" e che bisognerebbe rimandarne l'entrata in vigore.
Il sindacato UNIA fa invece notare che le imprese di lavoro temporaneo devono sapere quale CCL si applica nel singolo caso, motivo per cui la misura non dovrebbe comportare oneri supplementari. Non è quindi necessario rimandare l’entrata in vigore delle disposizioni dell’OC. La regolamentazione prevista è assolutamente necessaria.
L’Unione svizzera delle arti e mestieri segnala che alcuni punti del nuovo articolo non sono formulati in modo sufficientemente esauriente e propone pertanto che l’attuazione venga rimandata. Bisogna trovare una soluzione corretta ed equa per tutti gli interessati. È quindi necessario organizzare un’altra tavola rotonda, tanto più che non vi sono motivi imprescindibili che costringano a far entrare in vigore le nuove disposizioni dell'OC il 1° gennaio 2006.
Viscom fa notare che il settore tipografico impiega molti lavoratori temporanei. È importante quindi che esso partecipi alle spese di perfezionamento professionale; questo punto andrebbe quindi ancora discusso e la sua entrata in vigore posposta al 1° gennaio 2007.
Swissmem non approva l’articolo 48b. Tale articolo prevede una parità di trattamento soltanto per quanto riguarda le spese mentre in altri ambiti essa non è garantita. Le imprese di lavoro temporaneo si ritroverebbero a dover contribuire alle spese ma non riceverebbero nulla in cambio. Eppure, il settore del lavoro temporaneo si assume compiti d’esecuzione nell’ambito dei CCL di obbligatorietà generale e dovrebbe pertanto essere indennizzato mediante i contributi alle spese d'esecuzione di tali contratti.
Il PS, l’UDC, l’Unione sindacale svizzera, Travail.Suisse e il partito ecologista svizzero si dichiarano favorevoli all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2006. Gli articoli sono pertinenti e i lavori sono stati condotti con serietà. L’UDC aggiunge che l’entrata in vigore il 1° gennaio 2006 permetterebbe di garantire la parità di trattamento.
3.10 Art. 48c (nuovo) Contributi alle spese di perfezionamento e d'esecuzione
Per quanto riguarda l’articolo 48c, l’ussp osserva che per le imprese di lavoro temporaneo gli oneri amministrativi derivanti da questa disposizione sono sproporzionati rispetto all'utilità conseguita. I costi infrastrutturali sostenuti sarebbero più elevati del contributo versato per ogni lavoratore per un intero anno di lavoro. Nella maggior parte dei settori, inoltre, i lavoratori hanno diritto di partecipare al perfezionamento professionale soltanto dopo aver lavorato almeno un anno nell'impresa. Il 90% dei lavoratori temporanei sarebbe perciò escluso a priori