Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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impieghi di breve durata presso un datore di lavoro o un prestatore svizzero, in modo che possano prendere atto dell’obbligo di versare contributi ed effettuare i controlli necessari. Tale questione andrebbe disciplinata mediante una direttiva congiunta del Seco e dell'Ufficio federale della migrazione.
3.11 Art. 48d (nuovo) Pensionamento flessibile
Sono in molti ad essersi espressi in merito a questo articolo. Complessivamente la disposizione è stata accolta favorevolmente. Il progetto proponeva due varianti. La maggioranza ha preferito la variante a. Qui di seguito sono illustrati i vari pareri.
L’ussp rifiuta risolutamente entrambe le varianti in quanto le imprese di lavoro temporaneo finanziano già, con un contributo di oltre 35 milioni di franchi all’anno, il 20 per cento delle spese per il pensionamento flessibile nell'edilizia e nell'ingegneria civile senza che i lavoratori temporanei beneficino di alcuna controprestazione. Propone, in alternativa a quanto disposto all’articolo 48d, il trasferimento dei contributi per il pensionamento flessibile sul conto individuale di previdenza professionale LPP del lavoratore dal 91esimo giorno d'impiego. Anche l’unione svizzera degli imprenditori rifiuta entrambe le varianti.
Il PDC, il PS, il PLR e la maggioranza dei Cantoni, come pure i rappresentanti dei lavoratori, si pronunciano a favore della variante a. Essa risulta infatti più semplice e garantisce pari opportunità tra i datori di lavoro del settore e i prestatori. Anche il Cantone di Friburgo approva la variante a ma sostiene che dalla disposizione non risulta chiaramente che le condizioni di cui al capoverso 2 devono essere adempiute cumulativamente.
La Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile approva altresì la variante a; si tratta infatti di una disposizione chiara e la sua applicazione è quindi facilmente controllabile. Anche le condizioni enumerate al capoverso 2, da adempiere in modo cumulativo per l'esonero dall’obbligo di versare i contributi, sono formulate in modo chiaro.
3.12 Art. 48e (nuovo) Spese dei controlli e pene convenzionali; controlli
Questa disposizione è stata accolta favorevolmente dalla maggior parte dei destinatari della consultazione. Sono tuttavia state formulate anche proposte di completamento. Secondo la Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile sarebbe delicato introdurre nell'ordinanza sul collocamento disposizioni concernenti le procedure collettive in materia di diritto del lavoro. Essa fa inoltre notare che i prestatori ricevono lo stesso trattamento dei datori di lavoro del settore per quanto riguarda l'annuncio dei controlli. La regolamentazione prevista al capoverso 2 garantirebbe al prestatore un trattamento speciale, rafforzato dal capoverso 3. Sarebbe opportuno fare una distinzione fra i controlli approfonditi dei libri di paga e i controlli dei singoli lavoratori temporanei (ad esempio i controlli di cantiere). Limitare i controlli dei prestatori a tre volte all'anno significherebbe privare i controlli di qualsiasi significato. Inoltre, l'articolo 6