Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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Rapporto
1 Compendio
Nell'ambito della revisione delle misure di accompagnamento e delle relative modifiche di legge, il Dipartimento federale dell'economia ha indetto una consultazione sotto forma di conferenza sul progetto di revisione delle disposizioni d'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, della legge sul collocamento e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. La procedura di consultazione prevedeva, oltre all’incontro consultivo, anche la presentazione di pareri scritti, altresì contemplati nel presente rapporto.
Le nuove disposizioni di ordinanza hanno lo scopo di permettere l'attuazione delle misure di accompagnamento rafforzate decise dal Parlamento, su richiesta degli interlocutori sociali, nell'ambito dell'estensione della libera circolazione delle persone. In generale, le misure di accompagnamento adottate dal Parlamento nel 1999 sono state ritenute valide; in sede di revisione si è trattato di concretizzare alcuni punti inerenti all'applicazione delle misure. Le principali modifiche sono le seguenti:
Ordinanza sui lavoratori distaccati (ODist)1
- Specificazione della procedura di notifica.
- Assoggettamento dei datori di lavoro esteri che distaccano lavoratori in Svizzera all'obbligo di versare contributi alle spese d'esecuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
- Rafforzamento dell'attività d'ispezione nei Cantoni, con finanziamento della metà dei salari degli ispettori da parte della Confederazione.
Ordinanza sul collocamento (OC)2
- Assoggettamento delle imprese di lavoro temporaneo all'obbligo di versare contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale.
- Diritto degli organi paritetici di controllare l'osservanza dell'articolo 20 LC da parte dei prestatori e di imporre loro, in caso di infrazione, pene convenzionali o il pagamento delle spese di controllo.
1 RS 823.201
2 RS 823.111