Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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2 Contesto

In seguito alla decisione della Comunità europea di ammettere dieci nuovi Paesi membri4 a partire dal 1° maggio 2004, la Svizzera e la CE hanno avviato negoziati riguardo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i quindici Paesi membri della CE firmato il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002. In tale contesto, le organizzazioni sindacali mantello5 si sono dichiarate disposte a sostenere l'estensione dell'Accordo a condizione che le misure di accompagnamento adottate dal Parlamento nell'ottobre 1999 fossero completate da una serie di misure supplementari. Il decreto federale del 17 dicembre 2004 sancisce pertanto l’adozione del protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla libera circolazione delle persone parallelamente all’approvazione della revisione delle misure di accompagnamento. Nel corso del 2005 un gruppo di esperti – composto da rappresentanti degli interlocutori sociali, dei Cantoni e degli uffici federali interessati – ha elaborato le necessarie disposizioni d'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati, della legge sul collocamento e della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS). Il settore del lavoro temporaneo, particolarmente toccato dal progetto che prevede l'estensione a tale settore dell'obbligo di versare contributi alle spese d’esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, è stato coinvolto nei lavori del gruppo d'esperti per elaborare le disposizioni che lo riguardano.

3 Risultati dell’incontro consultivo

Complessivamente le disposizioni di ordinanza proposte hanno raccolto ampi consensi. In particolare, l'introduzione di precisazioni riguardo alla procedura di notifica è stata accolta favorevolmente; le nuove disposizioni offrono infatti uno strumento di applicazione efficace. L'obbligo previsto al capoverso 5 lettera c di precisare anche l’attività svolta e la funzione del lavoratore è stato ampiamente accolto in quanto agevolerà i Cantoni nella determinazione dei salari minimi applicabili.

Per poter attuare le misure di accompagnamento rafforzate è necessario tra l'altro potenziare i servizi d'ispezione, in modo che questi possano combattere efficacemente il dumping salariale. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni di ordinanza, il numero necessario di ispettori è determinato in base a vari criteri elencati all'articolo 16a, come ad esempio il numero di posti di lavoro sul mercato cantonale del lavoro. Tra i criteri figura anche la collaborazione instaurata tra il Cantone e gli interlocutori sociali ai fini di un'applicazione comune della legge. Il numero esatto di ispettori dovrebbe essere stabilito mediante una convenzione sulle prestazioni conformemente all'articolo 16b. I Cantoni si sono fermamente

4 Polonia, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Estonia, Cipro e Malta.

5 Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse