Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine
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i lavori anche in caso di violazione dell'obbligo di notifica di una settimana, è stato abrogato. Ora è espressamente vietato iniziare i lavori prima della scadenza del termine di otto giorni necessario per l’esame della domanda. Finora, in caso d'infrazione, i datori di lavoro erano puniti unicamente con una multa; d'ora in poi potranno essere accusati di lavoro senza autorizzazione, ossia di lavoro nero, punibile non soltanto con una multa ma anche con un divieto di operare sul mercato svizzero.
I Cantoni di Appenzello esterno e di Argovia nonché la Fédération des entreprises romandes approvano l'obbligo, previsto al capoverso 5 lettera c, di precisare anche l’attività svolta e la funzione del lavoratore. Ritengono che, grazie a queste precisazioni, si potrà determinare con più facilità la competenza degli organi di controllo e i salari minimi applicabili. Il Cantone di Ginevra ritiene invece che la disposizione non sia sufficientemente chiara e propone la seguente formulazione: "la descrizione dei lavori da eseguire, l'attività individuale del lavoratore in Svizzera e la sua funzione nell'impresa". Il Cantone di Ginevra chiede inoltre che il modulo di notifica contenga una chiara formulazione al riguardo nonché un esempio concreto delle informazioni desiderate. Il Canton Ticino auspica che al capoverso 5 lettera c sia indicato il nome del committente.
La regolamentazione della procedura di notifica a livello di ordinanza è stata accolta favorevolmente dal PLR, il quale invita tuttavia a non abusare della maggiore flessibilità risultante per adeguare continuamente la procedura. Auspica inoltre che la notifica si limiti ai dati principali e pertinenti. L'UDC ritiene invece che la formulazione delle disposizioni relative all’obbligo di notifica per i cittadini stranieri non sia sufficientemente restrittiva e ne possano risultare degli abusi.
L'unione sindacale svizzera, la Commissione professionale paritetica svizzera dell'edilizia e del genio civile e il PS, in particolare, lamentano il fatto che il secondo periodo dell'articolo 1 capoverso 2 della legge sui lavoratori distaccati non sia precisato mediante disposizioni a livello di ordinanza. Essi avrebbero auspicato che nell'articolo 6 oppure in un altro punto appropriato dell’ordinanza fosse introdotto l'obbligo per i lavoratori indipendenti di indicare il cognome e l'indirizzo del loro committente o del loro partner nel contratto d’appalto. L'esperienza indica chiaramente che spesso le persone tentano di eludere i controlli sostenendo di esercitare un'attività lucrativa indipendente. Gli interlocutori sociali e il PS chiedono che la procedura di notifica sia concepita in modo tale che la condizione di indipendente possa essere verificata già al momento dell'entrata in Svizzera. Nel modulo di notifica sarebbe inoltre opportuno richiamare l'attenzione sull'obbligo di dimostrare l'esercizio dell'attività indipendente e sulla necessità, per le persone che entrano in Svizzera, di portare con sé i documenti richiesti. L’Unione sindacale svizzera auspica che il nuovo modulo di notifica sia sottoposto a consultazione. Il Cantone di Sciaffusa sostiene che, considerate i molteplici casi e le varie forme di dimostrazione, una regolamentazione normativa sia troppo onerosa e non consentirebbe di effettuare gli adeguamenti richiesti dalla pratica. Accoglie favorevolmente la proposta di una direttiva congiunta del Seco e dell'Ufficio federale della migrazione che disciplini tale questione.