Rapporto sui risultati

Consultazione 2005/37: Disposizioni esecutive dei provvedimenti di accompagnamento riguardanti la libera circolazione delle persone · 49 pagine

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opposti alla disposizione secondo cui la Confederazione fissa un numero preciso di ispettori da assumere. A loro parere, tale disposizione non tiene conto delle necessità effettive. Il fatto che la Confederazione abbia previsto, in caso di mancata conclusione di una convenzione con un Cantone, di imporre una convenzione sulle prestazioni mediante decisione formale, ha altresì suscitato reazioni contrarie.

L'assoggettamento delle imprese di lavoro temporaneo all'obbligo di versare contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento professionale nonché alle spese relative al pensionamento flessibile previsti dai contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale è stato criticato dai rappresentanti dei prestatori a causa dell'elevato onere amministrativo e dei costi risultanti. Sono inoltre stati manifestati dubbi in merito al fatto che dalle nuove disposizioni scaturiscano per le imprese di lavoro temporaneo e in particolare per i lavoratori del settore benefici proporzionali agli obblighi.

3.1 Art. 6, cpv. 1, 2 lett. e, 3, 4 e 5 lett. c, Notifica

La grande maggioranza dei destinatari della consultazione si è espressa favorevolmente in merito alle specificazioni apportate all'articolo 6 dell'ordinanza. La precisazione introdotta al capoverso 1, ossia il fatto che l'obbligo di notifica sussiste per le prestazioni che durano più di otto giorni per anno civile è risultata necessaria. Finora non era chiaro se si trattava di otto giorni per periodo di distacco oppure di otto giorni all'anno, ciò che ha creato confusione presso i Cantoni e disparità nel modo di applicare questa disposizione. Va menzionato che l'articolo 2 capoverso 6 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS) è stato adeguato di conseguenza.

Vi sono divergenze di opinione tra il Cantone di Appenzello Esterno, il Cantone di Basilea Città e la Fédération des entreprises romandes, da un lato, e l’Unione svizzera delle arti e mestieri, dall'altro, in merito al capoverso 2 lettera e, introdotto su richiesta di quest'ultima associazione. In base a tale disposizione, ora anche il commercio ambulante sottostà all'obbligo di notifica già dal primo giorno, indipendentemente dalla durata del distacco. L'articolo 2 capoverso 6 ODDS è stato completato di conseguenza. Secondo l’Unione svizzera delle arti e mestieri, questa disposizione è indispensabile per combattere gli abusi. I Cantoni di Appenzello Esterno e di Basilea Città ritengono invece che tale disposizione costringerà in futuro tutti gli stranieri che parteciperanno a fiere in Svizzera, ad esempio i venditori di cucine o elettrodomestici all'OLMA di San Gallo oppure i venditori di gioielli e orologi al salone dell’orologeria di Basilea, ad annunciarsi dal primo giorno. Da un lato, essi dubitano che questa categoria di venditori possa rappresentare una concorrenza diretta per le imprese nazionali o i datori di lavoro svizzeri; dall'altro, ritengono che la modifica prevista comporterà un notevole onere amministrativo supplementare per i Cantoni. Entrambi i Cantoni approvano l'articolo 6 capoverso 2 lettera e dell'ordinanza sui lavoratori distaccati, a condizione però che tale disposizione sia limitata alla vendita porta a porta.

Il rinvio, nel capoverso 4, all’articolo 6 capoverso 3 della legge sui lavoratori distaccati è giudicato positivamente in quanto favorisce un'attuazione efficace delle disposizioni di legge. Il capoverso 3 dell’articolo 6 ODist, che consentiva di iniziare