Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/38: Modifica della legge sul traffico pesante (LTTP) · 6 pagine

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1 Panoramica

L’articolo 85 capoverso 1 Cost. (articolo 36quater vecchia Cost.) attribuisce alla Confederazione la competenza di introdurre per via legale una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo. Tale tassa ha lo scopo di addossare al traffico pesante i costi che esso causa alla collettività e che non sono compensati mediante altre tasse o prestazioni.

La Confederazione ha sfruttato tale possibilità emanando la legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (legge sul traffico pesante, LTTP; RS 641.81) nonché la relativa ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (ordinanza sul traffico pesante, OTTP; RS 641.811). La riscossione effettiva della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è avvenuta a partire dal 1° gennaio 2001. Essa viene riscossa sui mezzi di trasporto con un peso totale superiore a 3,5 tonnellate ed è applicabile a tutti i veicoli svizzeri ed esteri che circolano sulla rete stradale pubblica.

Durante i primi anni la riscossione dei tributi si è svolta perlopiù senza problemi. Tuttavia, si è riscontrato che certe procedure amministrative potrebbero essere strutturate in modo più efficiente. Tale obiettivo può essere raggiunto tramite degli adeguamenti marginali alle disposizioni legali.