Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/38: Modifica della legge sul traffico pesante (LTTP) · 6 pagine

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dovrebbe evitare un trattamento penale differenziato delle medesime infrazioni, in merito, da un canto, ai veicoli svizzeri ed esteri e, d’altro canto, alle valutazioni delle autorità giudiziarie cantonali competenti.

2.3 Procedura d’opposizione

Come affermato precedentemente, oggi l’imposizione della tassa a livello accentrato incombe all’Amministrazione federale delle dogane. L’unica eccezione è costituita dalla tassa forfetaria sul traffico pesante concernente i veicoli immatricolati in Svizzera, la quale continua ad essere riscossa dai cantoni. Per quanto riguarda l’imposizione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni trattasi di una tipica procedura collettiva (comparabile all’imposizione dell’imposta sul reddito) nella quale è possibile che si verifichino degli errori di calcolo o di riscossione. Tali errori devono poter essere risolti, sia per l’interessato sia per l’amministrazione, in modo semplice e senza aggravare ulteriormente la Commissione federale di ricorso in materia doganale.

Ciò è possibile mediante una procedura d’opposizione, la quale necessita tuttavia di quella base legale che manca nell’attuale LTTP. Tale necessità è già stata riconosciuta durante l’elaborazione dell’ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. L’articolo 25 capoverso 1 OTTP prevede pertanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa può esigere, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, dalla Direzione generale delle dogane una decisione impugnabile. Detta procedura si è però rivelata troppo complicata. In futuro le imposizioni dovranno pertanto essere inviate direttamente quali decisioni. Contro di esse la persona assoggettata al pagamento della tassa continuerà ad avere la possibilità di presentare opposizione entro 30 giorni (articolo 23 capoverso 3, nuovo). Parallelamente all’introduzione della procedura d’opposizione nella legge, il Consiglio federale adegua l’articolo 25 dell’ordinanza. Accanto alla soppressione della possibilità di richiedere una decisione impugnabile (capoverso 1 ultima frase), esso adegua parimenti il meccanismo dell’articolo ai sensi di una terminologia comune con l’articolo 23 capoverso 3. In futuro l’amministrazione delle dogane allestirà dunque delle decisioni d’imposizione, analogamente a quanto previsto all’articolo 131 LIFD (RS 642.11). Tale adeguamento consente anche di facilitare il lavoro dell’amministrazione delle dogane in caso di mancato pagamento della tassa. Conformemente all’articolo 14 capoverso 3 LTTP una decisione passata in giudicato è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell’articolo 80 LEF (RS 281.1). Tale provvedimento snellisce in modo considerevole l’intera procedura di riscossione, crea la trasparenza procedurale necessaria e permette all’amministrazione delle dogane di adottare tempestivamente i provvedimenti coattivi necessari. Ciò è compatibile con le esigenze delle imprese di trasporto e delle loro associazioni, le quali si sono tradotte nelle mozioni 04.3721 e 04.3715 (modifica dell’ordinanza sul traffico pesante) del Consigliere nazionale Ulrich Giezendanner e del Consigliere degli Stati Carlo Schmid-Sutter. Sebbene il Consiglio federale abbia respinto i provvedimenti richiesti in entrambe le mozioni, esso ha riconosciuto la necessità di agire. Per tale motivo l'Amministrazione federale delle dogane ha allestito un gruppo di lavoro. L’introduzione di una vera procedura d’opposizione è il primo passo verso il mantenimento della promessa del Consiglio federale.