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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

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Legge sulle epizoozie Avamprogetto per la consultazione (LFE)

Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del ............19,

decreta:

I

La legge del 1° luglio 196620 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 3a Commissione d'esame

1 Il Dipartimento federale dell'economia nomina una commissione d'esame. Quest'ultima è incaricata di far sostenere gli esami:

a. alle persone che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della presente legge;

b. ai veterinari ufficiali e agli assistenti specializzati ufficiali che svolgono una funzione nell'ambito dell'esecuzione della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari21.

2 La commissione d'esame notifica i risultati degli esami sotto forma di decisione.

3 Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni la facoltà di sottoporre agli esami determinate persone incaricate dell'esecuzione della presente legge o della legge sulle derrate alimentari.

Art. 11 Obbligo di diligenza e di annuncio

1 Le persone che detengono, custodiscono o curano animali, eseguono controlli negli effettivi di animali o hanno accesso in qualsiasi altro modo a tali effettivi, devono provvedere, nell'ambito della loro attività e nella misura delle loro possibilità, affinché gli animali non siano esposti al pericolo di epizoozie.

2 Esse hanno l'obbligo di annunciare senza indugio a un veterinario - trattandosi di api, all’ispettore degli apiari – la comparsa di epizoozie e i sintomi sospetti e di prendere i provvedimenti atti a impedire la trasmissione ad altri animali. A questo obbligo sottostanno anche gli ispettori del bestiame, gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai, gli affossatori nonché i funzionari di polizia e di dogana.

19 FF ........

20 RS 916.40

21 RS 817.0; RU ...