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Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine
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4 I detentori di animali o gli acquirenti di animali da macello informano il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.
Art. 23a Rintracciabilità (nuovo)
1 Le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le altre sostanze destinate a essere trasformate in derrate alimentari, o che potrebbero esserlo, devono essere rintracciabili a tutti i livelli della produzione, della lavorazione e della distribuzione.
2 Devono essere allestiti sistemi e procedure affinché possano essere fornite alle autorità le informazioni necessarie che esse richiedono.
Art. 26 Frase introduttiva
1 Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato esamina la carne:
Art. 36 cpv. 4
4 Il servizio federale competente:
a. può designare laboratori di riferimento per l’analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso;
b. effettuare esperimenti collettivi con i laboratori cantonali, allo scopo di unificare e armonizzare i metodi di analisi.
Art. 38 cpv. 4
4 I servizi federali collaborano con organi specializzati e istituzioni nazionali e internazionali. Essi assumono i compiti che incombono loro nel quadro della collaborazione internazionale; effettuano in particolare gli annunci necessari, prestano assistenza amministrativa e partecipano alle ispezioni ufficiali.
Art. 40 cpv. 2 e 5
2 Designano un chimico cantonale, un veterinario cantonale e il numero necessario di ispettori delle derrate alimentari, di controllori delle derrate alimentari, di veterinari e di assistenti specializzati ufficiali.
5 Il veterinario cantonale oppure un veterinario designato dal Cantone che soddisfa i requisiti dirige i controlli dell’allevamento e della macellazione degli animali. Coordina l’attività dei veterinari e degli assistenti specializzati ufficiali che gli sono subordinati. I Cantoni possono inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.