Progetto

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 370Fedlex · Progetto

Avamprogetto modifica LFE RU ...

3 I veterinari, gli istituti d’analisi e gli ispettori degli apiari sono tenuti ad annunciare i casi alla competente autorità cantonale, che trasmette l'annuncio alle autorità cantonali e comunali. I veterinari e gli ispettori degli apiari prendono immediatamente i provvedimenti atti a impedire la propagazione dell'epizoozia.

Art. 15 cpv. 1, ultimo periodo

1 ... Nei macelli va consegnato al veterinario ufficiale.

Art. 42 cpv. 3 (nuovo)

3 L'IVI può offrire prestazioni commerciali. L’offerta deve soddisfare le seguenti condizioni:

a. le prestazioni devono avere una stretta attinenza con i settori di ricerca o con i compiti d’esecuzione dell’IVI;

b. le prestazioni devono essere fornite a un prezzo a copertura dei costi e non devono essere scontate mediante ricavi provenienti dall’offerta di base.

Art. 54a Registrazione dei dati e informazione (nuovo)

1 La Confederazione e i Cantoni si scambiano reciprocamente i dati e le informazioni raccolti ufficialmente e necessari allo svolgimento dei loro compiti. La Confederazione gestisce a tale scopo un sistema di trattamento dei dati .

2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze applicabili al sistema di trattamento dei dati. Esso disciplina in particolare l'accesso ai dati e la loro utilizzazione. Inoltre coordina l'elaborazione dei dati e l'accesso ai dati con gli altri sistemi d'informazione federali nel settore agricolo.

3 I Cantoni sono autorizzati a utilizzare il sistema di trattamento dei dati per gli scopi da loro previsti. Per quanto riguarda i dati che essi registrano direttamente, sono responsabili per l’osservanza della legislazione in materia di protezione dei dati.

4 I costi previsti per la creazione e la gestione del sistema di trattamento dei dati sono assunti dalla Confederazione nella misura di un terzo. I Cantoni contribuiscono al finanziamento della creazione e della gestione di tale sistema nella misura di due terzi, proporzionalmente al numero di stazioni di accesso di cui dispongono.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.