Progetto

Consultazione 2005/43: Ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2011) · 370 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 367Fedlex · Progetto

RU ... Avamprogetto modifica LDerr

Art. 41 cpv. 3 (nuovo)

3 Il Dipartimento competente nomina commissioni d’esame incaricate di valutare le persone che adempiono funzioni nell’esecuzione della legge. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento degli esami di determinate persone incaricate dell’esecuzione della legge.

Art. 43a Collaborazione di terzi (nuovo)

1 Confederazione e Cantoni possono coinvolgere terzi, in particolare imprese e organizzazioni, nell’esecuzione della legge o costituire organizzazioni a tale scopo.

2 Per la loro attività i terzi devono essere:

a. accreditati presso il Servizio d’accreditamento svizzero (SAS), conformemente all’ordinanza del 17 giugno 199618 sull’accreditamento e sulla designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

3 L’autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida ai terzi. Essi non possono decidere provvedimenti.

4 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare nel quadro della presente legge emolumenti per la loro attività.

5 La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all’autorità della loro gestione e della contabilità relative a tale collaborazione.

Art. 45 cpv. 2 lett. abis (nuova), e

2

Sono riscossi emolumenti per:

abis. i controlli di macelli e laboratori di sezionamento;

e. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le rimanenti autorizzazioni d’esercizio ai sensi dell’articolo 17a capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Art. 47 cpv. 4 (nuovo)

4 L’obbligo d'informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis lettera a può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 48 frase introduttiva, cpv. 1 lett. n e 1bis (nuovi)

1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

18 RS 946.512