Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Una questione fondamentale ai fini dell'allestimento dei conti, oltre a quella dei requisiti per l'iscrizione a bilancio, è quella della valutazione, la quale dipende in ampia misura dal fatto che l'azienda prosegua o meno la propria attività o parti della stessa per un periodo prevedibile.

La presentazione dei conti si basa pertanto sull'ipotesi che l'impresa continuerà le sue attività per un periodo prevedibile. Se la cessazione dell'attività o di parti di essa è prevista o si presume non potrà essere evitata nei 12 mesi a venire, i conti devono fondarsi sul valore di alienazione e non più su quello d'esercizio. Le deroghe a tale regola vanno indicate nell'allegato (art. 958a).

Il diritto vigente disciplina i principi di una presentazione regolare dei conti unicamente nell'ambito delle norme concernenti la società anonima (art. 662a CO); tali principi si applicano ora a tutti i soggetti giuridici (art. 958b). L'elenco non è esauriente e permette dunque di tenere conto degli sviluppi futuri (si vedano i n. 2.5 seg.).

L'obbligo di allestire un inventario viene disciplinato in modo più chiaro di quanto non faccia il diritto vigente (art. 958 CO) e viene esteso alle poste principali dell'attivo. L'inventario non ricopre dunque più un ruolo di primo piano, ma resta uno strumento utile a stabilire il valore degli attivi (ad es. quello delle scorte).

Tra i principi di una presentazione regolare dei conti figura anche quello dell'attribuzione corretta dei costi e dei ricavi ai singoli esercizi contabili (art. 958b cpv. 1 n. 3). Se l'importo netto dei ricavi da forniture e servizi non eccede 75 000 franchi, l'impresa può eccezionalmente derogare a tale principio e limitarsi a indicare le entrate e le uscite. L'avamprogetto prevede pertanto l'attribuzione corretta unicamente per le imprese che raggiungono la soglia determinante ai fini dell'assoggettamento all'imposta e dell'obbligo di tenere la contabilità prevista dalla legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto (art. 21 in combinato disposto con l'art. 58 della legge sull'IVA [LIVA]175). Ciò comporta un agevolazione per le imprese più piccole, le quali possono limitarsi a tenere una contabilità semplice anche se rivestono la forma di ditte individuali (art. 957 cpv. 2; si veda il n. 3.10.1). In merito alla nozione di «importo netto dei ricavi da forniture e servizi» si vedano le disposizioni relative al conto economico (art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3

n. 1; si veda il n. 3.10.5).

Bilancio e conto economico possono essere redatti in forma di conto o in forma scalare. Nel primo caso, nella colonna «dare» vanno iscritti gli attivi o i costi, mentre la colonna «avere» indica i passivi o i ricavi. La forma scalare espone invece i costi e i ricavi in relazione con le varie aree di gestione, indicando inoltre il risultato netto di ogni operazione. All'atto pratico, la forma scalare viene utilizzata quasi esclusivamente per il conto economico.

In ossequio al principio dell'essenzialità, le poste senza alcun importo o con un importo irrilevante per l'esercizio non devono essere menzionate separatamente.

175 Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LI- VA), RS 641.20.