Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 102Fedlex · Rapporto esplicativo
3.10 Della contabilità commerciale
3.10.1 Art. 957 und 957a: Obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti
Come previsto dal diritto vigente, l'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti viene subordinato all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio, a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa interessata (si veda il n. 2.5.2). In linea di principio sono quindi tenute a presentare i conti tutte le ditte individuali, le società di persone e le persone giuridiche. Tra le persone giuridiche figurano ovviamente anche le associazioni e le fondazioni. Negli articoli concernenti il diritto contabile, la nozione di «impresa» utilizzata dall'avamprogetto abbraccia tutti i soggetti giuridici summenzionati.
Le ditte individuali (si vedano gli art. 52 segg. ORC), le associazioni (si veda l'art. 61 CC) e le fondazioni (si veda l'art. 52 cpv. 2 CC) che non sono tenute per legge a farsi iscrivere nel registro di commercio possono limitarsi a tenere una contabilità sommaria, la quale registri unicamente le entrate e le uscite ed esponga la situazione patrimoniale. L'iscrizione volontaria nel registro di commercio non ha ripercussione alcuna sull'obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti.
Sono fatte salve disposizioni più severe previste da leggi speciali, ad esempio nel settore bancario o assicurativo. Le nuove norme sulla contabilità e la presentazione dei conti derogano per contro alle norme meno severe.
Nel novero delle «norme più severe» rientrano ad esempio disposizioni più dettagliate relative all'articolazione minima (art. 959a, 959b e 959c nonché 961 cpv. 2; si vedano i
n. 3.10.4 segg. e 3.10.9) o le norme che, rispetto all'avamprogetto, limitano la libertà dell'impresa in materia di valutazione e ammortamenti. Un esempio in tal senso è rappresentato dal metodo lineare di ammortamento dei costi utilizzato nel settore assicurativo (amortized cost method)174. Tale metodo prescrive che i titoli a tasso d'interesse costante che sono espressi in una data valuta e sono ammortizzabili o rimborsabili a un valore predeterminato debbano essere iscritti a bilancio al valore d'acquisto. La transizione al valore nominale non va inoltre operata in una volta sola (operazione che sarebbe permessa dall'avamprogetto), bensì lungo tutta la durata di validità del titolo. Ne consegue inoltre che durante tale lasso di tempo il valore di mercato del titolo non ha alcuna importanza (art. 960b; si veda il n. 3.10.7)
Il vigente articolo art. 957 CO prevede talune regole relative all'obbligo di conservazione, le quali subiscono piccole modifiche di carattere redazionale e vengono inserite nell'articolo 958e.
174 Si veda l'art. 46a dell'ordinanza dell'11 settembre 1931 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (RS 961.05) e gli art. 29 segg. dell'ordinanza del 29 novembre 1993 sull'assicurazione diretta sulla vita (RS 961.611). La legislazione concernente la sorveglianza degli istituti assicurativi è attualmente oggetto di revisione; probabilmente a partire dal 1° gennaio 2006 le basi legali relative al metodo di ammortamento dei costi figureranno nell'ordinanza sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione.