Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine
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La contabilità costituisce il fondamento della presentazione dei conti. Essa registra le operazioni e i fatti necessari a offrire un quadro dello stato patrimoniale e finanziario, nonché dei risultati d'esercizio dell'impresa (art. 957a cpv. 1 e 2).
In tale ambito l'avamprogetto si limita ad enunciare talune norme fondamentali, integrando ad esempio nella legge gli essenziali principi della prassi relativi alla tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2; l'elenco non è tuttavia da ritenersi esauriente).
L'avamprogetto enuncia anche il principio della prova documentata delle registrazioni contabili. Sono considerati documenti giustificativi contabili tutti gli scritti necessari alla comprensione di un'operazione o di un fatto all'origine di una registrazione contabile (art. 957a cpv. 3; in merito all'obbligo di conservazione si veda il n. 3.10.3)
La contabilità va adeguata alla natura e alla grandezza dell'impresa e può essere tenuta anche su supporto elettronico o in modo analogo. Onde tenere conto delle esigenze delle imprese operanti su scala internazionale, l'avamprogetto prevede poi che la contabilità possa essere tenuta, oltre che in una delle quattro lingue nazionali, anche in inglese (art. 957a cpv. 4 e 5).
3.10.2 Art. 958, 958a, 958b e 958c: Presentazione dei conti
Come previsto dal vigente diritto della società anonima, i conti sono inclusi nella relazione sulla gestione. Nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), quest'ultima contiene unicamente il conto annuale, ma non deve più includere un rapporto annuale (art. 958 cpv. 2). L'avamprogetto prevede nondimeno che la relazione sulla gestione di grandi imprese deve soddisfare requisiti supplementari (art. 961 segg.; si veda il n. 3.10.9). Se è dato l'obbligo di presentare un conto consolidato (art. 963; si veda il n. 3.10.11), la relazione sulla gestione comprende inoltre un conto di gruppo (come prevede anche il diritto vigente). L'eventuale conto allestito in base a una normativa tecnica (art. 962 segg.; si veda il n. 3.10.10), per contro, non fa più parte della relazione sulla gestione. Ciò riveste importanza soprattutto per quanto riguarda la consultazione e la pubblicità della relazione sulla gestione (art. 958d; si veda il n. 3.10.3).
Il conto annuale si compone di tre elementi: il bilancio, il conto economico e l'allegato del conto annuale (in merito al contenuto si vedano gli art. 959c e 961 cpv. 2; si vedano i n. 3.10.6 e 3.10.9). All'atto pratico, numerose imprese soggette all'obbligo di presentare i conti condensano già numerose informazioni supplementari in una sorta di allegato, benché per legge non vi siano tenute.
La relazione sulla gestione va redatta e presentata all'organo o alla persona competente entro sei mesi dalla fine dell'esercizio e dev'essere firmata dal presidente dell'organo superiore di direzione o di amministrazione e dalla persona incaricata dell'allestimento dei conti all'interno dell'impresa (art. 958 cpv. 3). La firma non ha tuttavia influsso alcuno sulla responsabilità per la relazione sulla gestione. Nella società anonima, ad esempio, risponde della relazione il consiglio d'amministrazione in corpore (art. 716a cpv. 1
n. 6 CO) e non solo il presidente, che ne è il firmatario.