Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/44: Revisione del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile) · 127 pagine

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Onde garantire la comparabilità, il conto annuale deve indicare anche le cifre dell'esercizio precedente (come prevede anche l'art. 662a cpv. 1 CO; si veda il n. 3.10.10).

In merito alla lingua si propone una norma liberale: il rendiconto può essere redatto in una delle lingue nazionali o in inglese, così da venire incontro alle esigenze delle imprese operanti su scala internazionale (si veda anche l'art. 957a cpv. 4 concernente la contabilità; si veda il n. 3.10.1). I valori devono essere espressi in moneta svizzera. Le poste in valuta estera sono valutate al tasso di cambio della data di chiusura del bilancio. Il corso di conversione applicato va menzionato nell'allegato.

Il vigente articolo 958 capoverso 1 CO prescrive l'allestimento, all'inizio dell'esercizio, di un inventario e di un bilancio e, alla fine dell'esercizio, di un inventario, di un conto d'esercizio e di un bilancio. Il contenuto di tale norma è in parte ovvio; per il resto essa viene sostituita dalle prescrizioni più sistematiche previste per il conto annuale. L'articolo 958 capoverso 2 CO, che stabilisce il termine per l'allestimento del conto annuale, viene rimpiazzato dall'articolo 958 capoverso 3, più preciso al riguardo.

In merito all'articolo 958c si veda il numero 3.10.7.

3.10.3 Art. 958d e 958e: Consultazione, pubblicità, conservazione

Come previsto anche dal diritto vigente (art. 697h cpv. 2 CO; si veda il n. 3.1.35), i creditori possono prendere visione della relazione sulla gestione e della relazione dei revisori se dimostrano un interesse degno di protezione (art. 958d cpv. 1). In merito al contenuto della relazione sulla gestione si veda il commento agli articoli 958 - 958b (si veda il n. 3.10.2).

Le imprese debitrici di prestiti in obbligazioni o le cui azioni sono quotate in borsa devono trasmettere la relazione sulla gestione e la relazione di revisione all'ufficio del registro di commercio. Tali relazioni vengono quindi pubblicate per via elettronica (art. 958d cpv. 2). Se è tenuta a trasmettere la relazione sulla gestione e la relazione di revisione all'ufficio del registro di commercio, l'impresa deve inoltre inviare un esemplare di tali documenti a chiunque ne faccia richiesta (art. 958d cpv. 3).

Le norme relative alla conservazione dei libri di commercio e dei documenti contabili, nonché della relazione sulla gestione della relazione di revisione (art. 958e) coincidono ampiamente con quelle vigenti (si vedano gli art. 957 e 962 CO; si vedano i n. 3.10.1 e 3.10.10).

L'impresa deve conservare gli originali (scritti e firmati, art. 958 cpv. 3; si veda il n. 3.10.2) della relazione sulla gestione e della relazione di revisione. Se tali documenti sono conservati in forma elettronica, devono essere muniti di una firma elettronica qua-