Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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normativo, va ricordato che l’attuazione degli obblighi di diligenza da parte delle persone interessate del settore commerciale non sarà possibile senza un certo onere che si ripercuoterà sull’economia. Attualmente non è possibile quantificare l’onere necessario e i costi che ne derivano.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto è annunciato nel Rapporto sul programma di legislatura 2003- 2007 del 25 febbraio 2004 (FF 2004 969, allegato 1 n. 1.2).
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Tutte le proposte di modifica e di nuove disposizioni saranno inserite in leggi federali, in particolare il Codice penale, la legge sull’assistenza giudiziaria, la legge sul riciclaggio di denaro e il Codice delle obbligazioni. Le proposte di revisione si fondano sulle stesse basi costituzionali delle disposizioni sottoposte a revisione.
5.2 Rapporto con il diritto europeo
Nel contesto della trasposizione nel diritto svizzero delle Raccomandazioni rivedute del GAFI, l’Amministrazione federale delle finanze ha analizzato le normative vigenti e le normative in elaborazione di diversi Paesi dal profilo di tale trasposizione. Dalla sua analisi è emerso che la Seconda e la Terza Direttiva (quest’ultima ancora in fase di elaborazione) dell’UE in materia di riciclaggio di denaro hanno ripreso o riprenderanno in ampia misura le Raccomandazioni del GAFI. La trasposizione nei singoli Paesi - come del resto anche in Svizzera - è in preparazione. Per questo motivo i vari progetti legislativi saranno ulteriormente seguiti nel corso dei prossimi mesi. Di principio è possibile affermare che la proposta Terza Direttiva dell’UE in materia di riciclaggio di denaro va nella stessa direzione del presente progetto.