Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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internazionali che mantenesse possibilmente entro limiti ridotti l’onere amministrativo e normativo.
3.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo di personale
Il progetto non avrà verosimilmente ripercussioni sulle finanze federali. L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro dispone di massima del personale necessario per l’attuazione del dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro. L’ampliamento del campo d’applicazione della legge alle attività del settore commerciale esposte al rischio di riciclaggio impone l’introduzione di uno speciale regime applicabile alle attività commerciali. Tale regime non è però vincolato a un’attività di vigilanza, ragione per la quale non sono necessarie risorse permanenti supplementari. Con l’introduzione del regime applicabile alle attività commerciali saranno necessarie per breve tempo risorse supplementari, in particolare per l’informazione e la formazione nella fase iniziale dei settori interessati, come pure per elaborare disposizioni di esecuzione concernenti l’esercizio dell’attività a titolo professionale e gli obblighi di diligenza da osservare nel commercio; nella fase iniziale questo potrebbe anche determinare un forte afflusso di domande dell’economia all’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro. L’Autorità di controllo dovrebbe presumibilmente essere in grado di fare fronte a questi bisogni supplementari con le risorse esistenti.
Con la menzione esplicita dell’articolo 260quinquies capoverso 1 CP (finanziamento del terrorismo) nell’articolo 9 capoverso 1 LRD quale motivo di comunicazione non aumenterà il numero dei motivi di comunicazione. Infatti, gli intermediari finanziari che hanno il sospetto «che i valori patrimoniali […] sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale» hanno già attualmente l’obbligo di effettuare una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD.
Con l’estensione della legge sul riciclaggio di denaro a singole attività nel settore commerciale (introduzione di un regime speciale per attività commerciali) è però da prevedere un incremento delle comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Per quanto possibile, l’Ufficio di comunicazione si adopererà per affrontare l’accresciuto bisogno con le risorse esistenti. La necessità di risorse supplementari potrà tutt’al più essere quantificata soltanto dopo l’entrata in vigore della revisione della legge sul riciclaggio di denaro.
3.3 Ripercussioni sull’informatica
Il presente progetto non ha alcuna ripercussione sulla strategia informatica della Confederazione.
3.4 Ripercussioni sull’economia
Le disposizioni modificate e le nuove disposizioni introdotte in diverse leggi dal presente progetto non hanno ripercussioni misurabili sull’economia. In particolare esse non comportano nuovi costi e oneri per il settore finanziario. Nonostante gli sforzi profusi nel presente progetto per ridurre al minimo l’onere amministrativo e