Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/6: Rapporto esplicativo sull'attuazione delle raccomandazioni rivedute del Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali · 64 pagine
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Il controllo di comune intesa di almeno il 10 per cento dei diritti di voto deve presentare un determinato grado di organizzazione (ad es. un contratto che vincoli gli azionisti).
2.8.3 Obbligo di conservazione (art. 702a cpv. 3 AP CO)
La disposizione dell’articolo 702a capoverso 3 AP CO prevede un termine di conservazione di dieci anni, corrispondente al termine usuale di conservazione dei documenti di dieci anni. Esso consente di accertare chi ha nominato il consiglio di amministrazione (che può essere designato per una durata del mandato sino a 6 anni; art. 710 cpv. 1 CO) e serve altresì a garantire, a lungo termine, l’informazione relativa agli azionisti dominanti titolari di azioni al portatore.
Il consiglio di amministrazione è responsabile della conservazione corretta dei dati annunciati; esso assume altresì la responsabilità in caso di eventuale delega di questo compito a un solo membro del consiglio di amministrazione, alla direzione o un terzo.
L’edizione dei dati conservati è disciplinata dalle disposizioni della procedura penale rispettivamente della procedura civile.
2.8.4 Violazione dell’obbligo di dichiarare e di conservare (art. 327 AP CP)
Il rispetto degli obblighi di dichiarare partecipazioni qualificate e di conservare i relativi dati (art. 702a AP CO) presuppone provvedimenti efficaci contro le violazioni.
Per questo l’avamprogetto propone la creazione di una nuova norma penale (art. 327 AP CP) con il titolo "violazioni di disposizioni di diritto federale", secondo la quale la violazione del nuovo obbligo di dichiarare e di conservare previsto nel codice delle obbligazioni è punito con l’arresto o con la multa.
La sanzione di diritto penale comporta il vantaggio di colpire solo l’azionista colpevole, rispettivamente il consiglio d’amministrazione o i singoli membri del consiglio di amministrazione. Le sanzioni di diritto civile potrebbero invece danneggiare gli altri azionisti che si sono comportati in modo ineccepibile nonché la società stessa.
Per questa ragione la violazione dell’obbligo di dichiarare (art. 702a cpv. 1 AP CO) non comporta sanzioni di diritto privato. In particolare la partecipazione a un’assemblea generale senza previa comunicazione non costituisce una partecipazione non autorizzata; in simili casi le deliberazioni dell’assemblea generale non sono contestabili (art. 691 cpv. 3 CO).
La punibilità delle infrazioni all’obbligo di conservare (art. 702a cpv. 3 AP CO) ha senso solo quando l’infrazione rende difficile o impossibile l’identificazione degli azionisti dominanti, ciò che non è ad esempio il caso caso della società anonima con azionista unico.