Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 3 pagine

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Accordo sull’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

1. INTRODUZIONE

All’articolo 17a capoverso 2 della legge sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71; LSUP) il legislatore federale prevede che il Dipartimento federale dell’economia (DFE) accrediti le scuole universitarie professionali e i loro cicli di studio. Giusta l’articolo 17 capoverso 3, il DFE e i Cantoni possono concordare di trasmettere a terzi la valutazione delle richieste di accreditamento e, a richiesta in casi motivati, l’accreditamento di singoli cicli di studio. Inoltre all’articolo 17 capoverso 4, il legislatore fornisce indicazioni sull’assunzione dei costi di un simile trasferimento.

Con il presente progetto di accordo sull’accreditamento di scuole universitarie professionali viene definito il tipo di collaborazione fra DFE e Cantoni al momento del trasferimento della valutazione di richieste di accreditamento e dell’accreditamento di singoli cicli di studio. In questa procedura viene attribuito un ruolo centrale al Consiglio SUP della CDPE, in quanto questo organo della CDPE viene consultato dal DFE (art. 2) sia per il riconoscimento di agenzie di accreditamento sia per l’emanazione della prevista ordinanza sul riconoscimento di agenzie per la valutazione e l’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio e sui compiti di dette agenzie (ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali1).

L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e il segretariato generale della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno elaborato congiuntamente il presente progetto di accordo fra DFE e CDPE sul trasferimento a terzi della valutazione e dell’accreditamento di scuole universitarie professionali e dei loro cicli di studio. Ai lavori hanno inoltre partecipato rappresentanti della Commissione federale delle scuole universitarie professionali (CFSUP) nonché della Conferenza delle scuole universitarie professionali (CSUP).

1 Conformemente al presente progetto, le condizioni per il riconoscimento nonché compiti, diritti e doveri delle agenzie di accreditamento svizzere ed estere vengono disciplinati in un’ordinanza del DFE, designato nella LSUP come istanza di accreditamento.