Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/62: Accordo sull'accreditamento di scuole universitarie professionali, ordinanza sulle agenzie per l'accreditamento di scuole universitarie professionali, Direttive per l'accreditamento di scuole universitarie professionali e revisione parziale dell'OSUP · 3 pagine

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Accordo sull’accreditamento di scuole universitarie professionali: rapporto esplicativo

2. SPIEGAZIONI

Art. 1 Trasferimento

Ogni accreditamento presuppone una valutazione qualitativa e di contenuto delle prestazioni della rispettiva unità. Giusta l’articolo 17a capoverso 3 LSUP, il DFE può trasferire a terzi questa valutazione. I criteri di idoneità sono descritti all’articolo 2 del progetto di ordinanza. Per questa valutazione entrano in considerazione essenzialmente agenzie svizzere o estere riconosciute. A questo proposito, assume una posizione particolare l’organo di accreditamento e garanzia di qualità delle scuole universitarie svizzere (OAQ) istituito nel 2001, in quanto esso è già attivo per la Svizzera nel campo delle scuole universitarie e inserito nelle rispettive reti a livello internazionale. Probabilmente questo organo assumerà un’importante funzione anche dopo la nuova concezione del panorama universitario svizzero.

Art. 2 Riconoscimento di agenzie di accreditamento

Le agenzie possono essere riconosciute dal DFE qualora soddisfino i requisiti legali dell’ordinanza sulle agenzie per l’accreditamento di scuole universitarie professionali (con standard Enqa). Secondo la prassi internazionale, le agenzie possono essere riconosciute con l’imposizione di condizioni, se si tratta di inadempienze d’importanza secondaria, eliminabili entro un termine definito.

Prima del riconoscimento da parte del DFE, viene attribuito un ruolo centrale al Consiglio SUP che viene consultato preventivamente e che partecipa de facto in misura notevole alla decisione.

Art. 4 Disdetta

Qualora il presente accordo venga disdetto da un partner, il DFE ha la facoltà di stipulare un nuovo accordo con singoli Cantoni. Le agenzie riconosciute nell’ambito dell’accordo disdetto, mantengono il riconoscimento fino alla data concordata.