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Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 4 pagine

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Avamprogetto del 16 giugno 2005 pagina 2 di 4

Art. 14a (nuovo)

1Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza i principi organizzativi del Ministero pubblico della Confederazione, in particolare:

a. lo statuto, i compiti e le attribuzioni del procuratore generale della Confederazione;

b. il numero, lo statuto, i compiti e le attribuzioni dei sostituti del procuratore generale della Confederazione nonché dei procuratori;

c. il numero e l’ubicazione di eventuali sedi distaccate del Ministero pubblico della Confederazione;

d. i principi di ripartizione delle pratiche.

2Può inoltre disciplinare:

a. i principi in base ai quali si determina la lingua del procedimento;

b. l’attività di informazione del pubblico in merito ai procedimenti svolta dal Ministero pubblico della Confederazione;

c. la facoltà del Ministero pubblico della Confederazione di concludere convenzioni amministrative con servizi stranieri.

Art. 15

1Il diritto è fondamento e limite dell’attività del Ministero pubblico della Confederazione.

2Nell’ambito delle sue attribuzioni legali, il procuratore generale della Confederazione decide in merito all’apertura, alla conduzione e alla chiusura di procedimenti. Dirige le indagini della polizia giudiziaria.

3Sostiene l’accusa davanti ai tribunali della Confederazione. Può sostenere l'accusa davanti ai tribunali cantonali nelle cause penali istruite secondo la legge federale del 20 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo3. Decide in merito all'esperimento di rimedi giuridici.

4Il Consiglio federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) non possono impartire al procuratore generale della Confederazione, relativamente a un caso specifico, istruzioni circa l’apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento, la rappresentanza dell’accusa davanti a un tribunale o l'esperimento di rimedi giuridici.

Art. 15a (nuovo)

1 Il procuratore generale della Confederazione può impartire ai suoi sostituti e ai procuratori istruzioni scritte relative all’apertura, alla conduzione o alla chiusura di procedimenti nonché alla rappresentanza dell’accusa davanti a un tribunale e all'esperimento di rimedi giuridici.

2Le istruzioni possono avere validità generale o riferirsi a un caso specifico.

3Le istruzioni impartite riguardo a un caso specifico devono essere motivate. In caso d’urgenza, possono essere emanate in via informale; vanno tuttavia confermate per scritto entro due giorni.

4Se ritiene illecite le istruzioni impartite riguardo a un caso specifico, il sostituto o il procuratore può ricusarsi nella pratica in questione. Comunica la ricusazione per scritto al procuratore generale della Confederazione, indicandone i motivi.

3 RS 313.0