Rapporto sui risultati
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 6 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 1Fedlex · Rapporto sui risultati
EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA
Bundesamt für Justiz Office fédéral de la justice Ufficio federale di giustizia Uffizi federal da la giustia
28 aprile 2006
Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione
Riassunto dei risultati della procedura di consultazione ________________________________________________________
1. Osservazioni generali sulla procedura di consultazione
Il 23 giugno 2005 il Consiglio federale ha deciso di inviare in consultazione un disegno di modifica della legge federale sulla procedura penale. La modifica aveva come oggetto la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. La consultazione è durata sino a fine ottobre 2005.
Sono stati invitati ad esprimersi 64 destinatari della consultazione (in particolare Cantoni, partiti politici e organizzazioni interessate).
Nel quadro della consultazione sono giunte al DFGP 45 risposte tra cui due di organizzazione accolte non ufficialmente. Hanno risposto tutti i Cantoni (ad eccezione del Cantone di Basilea Città), il Tribunale federale e il Tribunale penale federale, 6 partiti politici e 12 organizzazioni. Nella risposta, 3 Cantoni, 1 partito politico e 2 organizzazioni hanno rinunciato a un parere in merito al contenuto.
2. Oggetto del disegno posto in consultazione
L’avamprogetto accentra presso il Dipartimento federale di giustizia e polizia la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione. Si propone in particolare di permettere al Dipartimento di riferirsi all’effettivo carico di lavoro delle diverse unità d’indagine e alle peculiarità dei casi trattati quando si tratta di esaminare i dispendi relativi al personale e alle finanze. Al fine di salvaguardare l’indipendenza dell'azione penale, non sono ammesse istruzioni concernenti i procedimenti specifici e vengono definite con chiarezza le competenze del Dipartimento in materia di vigilanza. Nell’interesse della certezza del diritto, la legge deve disciplinare lo statuto del procuratore generale della Confederazione e dei procuratori federali nonché le facoltà di impartire istruzioni all’interno del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre viene abrogata la disposizione della legge sulla responsabilità secondo cui, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, nessun procedimento penale può essere promosso contro un funzionario per reati attinenti alla sua attività ufficiale. Pertanto, d’ora in poi, sia gli organi cantonali preposti al perseguimento penale, sia il procuratore generale della Confederazione, in simili casi potranno decidere autonomamente nell’ambito dei propri compiti legali.